Separazione consensuale

Con la separazione consensuale i coniugi, salvo in ogni caso il successivo controllo (omologazione) da parte del Tribunale, sono essi stessi a concordare le condizioni di separazione.

Viene, dunque, depositato un ricorso in Tribunale, a seguito del quale è fissata un’udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente e nella quale il Giudice tenta comunque la conciliazione e, se questa non riesce, si dà atto del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni dagli stessi concordate.

L’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte con le quali i coniugi dichiarano di non volersi conciliare, per cui in quel caso essi non compaiono dinanzi al Giudice.

In questo procedimento i coniugi possono farsi assistere da un avvocato che gli utenti, nelle ricerche in rete, spesso individuano utilizzando espressioni tipo “avvocato separazione”, avvocato che può anche lo stesso per entrambi i coniugi.

Domande/Risposte in tema di separazione consensuale

Fermi restando gli interrogativi dei nostri clienti ricordati alla pagina Condizioni di separazione, di seguito sono riportati quelli specificamente riferiti a questa particolare forma di separazione personale dei coniugi.

  • Le condizioni della separazione consensuale possono essere modificate
    Le condizioni della separazione consensuale dei coniugi possono essere modificate ma soltanto per fatti sopravvenuti rispetto all’omologazione dell’accordo intervenuto tra i coniugi.
  • La separazione giudiziale si può trasformare in separazione consensuale
    In qualunque momento, quindi anche proprio nel corso del procedimento giudiziario, la separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale.
  • La separazione consensuale può trasformarsi in giudiziale
    Nel momento in cui è stata omologata, la separazione consensuale produce i suoi effetti secondo gli accordi che i coniugi hanno preso, per cui non può più essere trasformata in giudiziale, salvo chiedere la modifica delle condizioni concordate, il che determina l’apertura di un nuovo e diverso procedimento rispetto a quello di separazione. Diverso, invece, è il caso in cui prima dell’omologazione, uno dei coniugi o entrambi cambino idea rispetto agli accordi raggiunti, per cui a quel punto la separazione (che, in assenza dell’omologazione, non è ancora intervenuta) da consensuale si trasforma in giudiziale.
  • Nella separazione si possono cedere gli immobili
    In sede di separazione consensuale è consentito che un coniuge trasferisca la proprietà o altri diritti in favore dell’altro coniuge, ritenendosi che anche questo aspetto possa essere funzionale alla definizione dei loro rapporti, anche se spesso questi accordi vengono interpretati più che altro come impegni a trasferire. Può anche capitare che i trasferimenti siano concordati in favore dei figli.
  • In caso di separazione consensuale con cessione di beni i creditori possono fare la revocatoria
    I trasferimenti di beni effettuati tra i coniugi in occasione della separazione possono costituire oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del coniuge cedente.
  • Nella separazione consensuale si può essere difesi da un solo avvocato
    Nella separazione consensuale i coniugi possono essere difesi anche dallo stesso unico avvocato

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