Separazione giudiziale – Addebito della separazione

Nella separazione giudiziale le condizioni della separazione sono stabilite dal Tribunale all’esito di una causa, a differenza di quanto avviene nella separazione consensuale dove, invece, sono concordate dai coniugi.

Il procedimento può essere attivato su istanza anche soltanto di uno dei coniugi, i quali devono comparire personalmente davanti al Giudice, con l’assistenza di un difensore.

A tale udienza, viene dapprima tentata la conciliazione e, nel caso in cui questa non riesca, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi, ammessi gli eventuali mezzi istruttori e fissata l’udienza per il prosieguo del giudizio.

Nella separazione giudiziale può essere chiesto l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge, ossia che il Tribunale dichiari che la crisi coniugale è imputabile soltanto a quest’ultimo coniuge, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema, ad esempio, di restituzione dell’assegno di mantenimento eventualmente già percepito nel corso del procedimento di separazione, di perdita dei diritti successori e di perdita della pensione di reversibilità.

Nel procedimento di separazione giudiziale, i coniugi devono farsi assistere da un avvocato che gli utenti, nelle ricerche in rete, spesso individuano utilizzando espressioni tipo “Avvocato matrimonialista Bari” o “Avvocato divorzista Bari” o “Avvocato separazione Bari”.

Domande/Risposte in tema di separazione giudiziale e addebito della separazione

Fermi restando gli interrogativi dei nostri clienti ricordati alla pagina “Condizioni di separazione“, di seguito sono riportati quelli specificamente riferiti alla separazione giudiziale e all’addebito della separazione.

  • Le condizioni della separazione giudiziale possono essere modificate
    Sì, ma soltanto per fatti sopravvenuti.
  • La separazione giudiziale si può trasformare in consensuale
    In qualunque momento, quindi anche proprio nel corso del procedimento giudiziario, la separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale.
  • La separazione consensuale può trasformarsi in giudiziale
    Nel momento in cui è stata omologata la separazione consensuale produce i suoi effetti secondo gli accordi che i coniugi hanno preso, per cui non può più essere trasformata in giudiziale, salvo chiedere la modifica delle condizioni concordate, che determina l’apertura di un nuovo e diverso procedimento rispetto a quello di separazione. Diverso, invece, è il caso in cui prima dell’omologazione, uno dei coniugi o entrambi cambino idea rispetto agli accordi raggiunti, per cui a quel punto la separazione (che, in assenza dell’omologazione, non è ancora intervenuta) da consensuale si trasforma in giudiziale.
  • Quando si può chiedere l’addebito della separazione
    L’addebito della separazione (spesso si parla anche di colpa) può essere chiesto da un coniuge nei confronti dell’altro quando quest’ultimo abbia violato gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, sempre che, però, tale violazione sia la causa, e non soltanto l’effetto, della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
  • Quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione
    Il coniuge al quale è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, con conseguente obbligo di restituzione dell’assegno di mantenimento eventualmente già percepito nel corso del giudizio di separazione, i diritti successori conseguenti allo stato coniugale, il diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.
  • Il tradimento è causa di addebito della separazione
    Affinché l’adulterio possa essere considerato motivo di addebito della separazione è necessario che esso rappresenti la causa della crisi coniugale e non l’effetto di una crisi, in realtà, già in atto.
  • L’abbandono del tetto coniugale è causa di addebito della separazione
    Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito della separazione, in quanto comporta l’impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi non provi che l’abbandono è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta.
  • Si possono usare i messaggi WhatsApp o Messanger per provare l’addebito della separazione
    Anche le chat ed i messaggi WhatsApp oppure Messanger oppure SMS possono essere utilizzati per provare il tradimento dell’altro coniuge e, anche sulla base di questo, chiedere che la separazione sia addebitata a quel coniuge.
  • La violenza è causa di addebito della separazione
    Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la dichiarazione di addebito della separazione.

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