Miglior avvocato società?

No, ma competente e pragmatico

Le società e, più in generale, le imprese sono certamente i soggetti che più di altri necessitano della costante collaborazione di un avvocato che si occupi di questioni di diritto commerciale e societario, che gli utenti nelle ricerche in rete talvolta individuano utilizzando espressioni tipo “Miglior avvocato società” o “Miglior avvocato diritto societario”,

Alcune di tali questioni riguardano, ad esempio, le decisioni sul tipo di impresa da costituire, se individuale o societaria, o sul tipo di società, se di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) o di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni), le conseguenze che da queste scelte derivano per gli imprenditori e i soci (anche in ordine alle rispettive responsabilità), le problematiche tra i soci e tra gli amministratori nonché tra i soci e gli amministratori, le decisioni inerenti la cessazione dell’attività o il fallimento.

È, quella societaria, una materia che necessita di un approccio, oltre che ovviamente improntato a competenza e professionalità, soprattutto estremamente pratico e tempestivo, in quanto le dinamiche societarie, e imprenditoriali in genere, necessitano di risposte concrete e immediate.

Avvocato societario

Logo Studio Schino

Contatti

Contattate gli Avvocati del nostro studio legale, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

Logo Studio Schino

Novità giurisprudenziali

  • 16/09/2016 – Cassazione civile sez. lav. 16 settembre 2016 n. 18188 L’art. 2504-bis, comma 1, c.c lascia ferma la previsione per cui la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, ma non parla più di società ‘estintÈ e dice espressamente che l’assunzione in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti comporta la prosecuzione di tutti i rapporti, compresi quelli processuali, anteriori alla fusione.
  • 12/09/2016 – Cassazione civile sez. VI 12 settembre 2016 n. 17925 La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 stesso codice), l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio.
  • 31/08/2016 – Cassazione civile sez. I 31 agosto 2016 n. 17441 La responsabilità degli amministratori di s.p.a. privi di delega non può ad oggi fondarsi su una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva, ma deve necessariamente riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi possono acquisire di propria iniziativa.
  • 20/07/2016 – Cassazione civile sez. I 20 luglio 2016 n. 14932 L’azione intesa a far dichiarare la nullità della delibera di aumento del capitale, per la nullità della delibera di riduzione del capitale per perdite, nella specie dichiarata con statuizione coperta da giudicato interno, resta soggetta alla decadenza di cui all’art. 2379 ter, 1 comma, c.c., non incidendo sul regime di proponibilità della domanda la natura derivata della nullità.
  • 07/07/2016 – Cassazione civile sez. VI 07 luglio 2016 n. 13956 Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla “ratio” dell’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”, si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l’attività gestoria svolta dagli amministratori nell’espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società.
  • 11/09/2015 – Cassazione civile sez. I 11 settembre 2015 n. 17964 In caso di fusione per incorporazione tra società, seguita dalla cessione dell’azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto, onde evitare la sua estinzione, è sufficiente il deposito presso la cancelleria del giudice dell’atto di prosecuzione del giudizio anche nel caso in cui questo sia stato notificato solo nei confronti del cessionario, potendo il difetto di notifica essere sanato attraverso l’ordine d’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’incorporante.
  • 04/09/2015 – Cassazione civile sez. lav. 04 settembre 2015 n. 17631 Per le società di persone, ferma rimanendo la natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, per analogia iuris è da ritenere estensibile all’intero titolo V (Delle società) del libro V c.c. la novella introdotta all’art. 2495 c.c. dall’art. 4 d.lg. n. 6/2003, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma medesima. Con la conseguenza che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, risultandone desumibile l’estinzione, si rende opponibile ai terzi negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società di capitali e cooperative oggetto della riforma: contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003, o con decorrenza dall’1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.
  • 24/07/2015 – Cassazione civile sez. VI 24 luglio 2015 n. 15619 La ripartizione delle controversie tra sezione specializzata per le imprese e le sezioni ordinarie del Tribunale in materia è una questione di competenza e, quindi, la relativa decisione può essere oggetto di regolamento di competenza (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia relativa ad un’azione risarcitoria intrapresa da una società nei confronti del direttore generale e alla relativa competenza del giudice del lavoro o sezione specializzata in tema di imprese).
  • 07/07/2015 – Cassazione civile sez. I 07 luglio 2015 n. 14056 La “ratio” del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata – consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento – è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497 quinquies cod. civ., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l’applicazione della menzionata disposizione
  • 12/06/2015 – Cassazione civile sez. I 12 giugno 2015 n. 12254 L’art. 2497 cod. civ. prevede un’unica azione di responsabilità che può essere esercitata dai creditori sociali della società eterodiretta (e, in caso di fallimento, dal curatore) nei confronti dell’ente o della società che ha abusato dell’attività di direzione e coordinamento, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio conseguente alla lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale. Pertanto, il terzo comma della menzionata disposizione, nel prevedere che il creditore sociale può agire nei confronti dell’ente o della società che svolge attività di direzione e coordinamento solo se non sia stato soddisfatto dalla società soggetta a tale attività, si limita ad individuare una condizione di ammissibilità dell’azione di responsabilità prevista dal primo comma, ma non costituisce il fondamento normativo di un’ulteriore responsabilità sussidiaria tipica della cd. “holding” per il pagamento dei debiti insoddisfatti della società eterodiretta.
  • 09/06/2015 – Cassazione civile sez. VI 09 giugno 2015 n. 11950 La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in nome collettivo è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell’art. 2267 cod. civ., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 cod. proc. civ, che presuppone siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute
  • 09/06/2015 – Cassazione civile sez. III 09 giugno 2015 n. 11848 L’amministratore giudiziario di cui all’art. 2409 cod. civ., organo di garanzia nominato dal tribunale ed i cui poteri derivano direttamente da quest’ultimo e dalla legge, è legittimato a proporre in qualità di terzo, non essendo titolare degli interessi in conflitto, l’azione di simulazione di un negozio posto in essere dal precedente amministratore della società, non rilevando, al riguardo, la successiva cessazione dell’amministrazione giudiziaria e la nomina del liquidatore.
  • 18/05/2015 – Cassazione civile sez. un. 18 maggio 2015 n. 10095 La pretesa azionata in via cautelare dai titolari delle azioni di una società quotata nei confronti della CONSOB, avente ad oggetto non già il risarcimento del danno subito, ma la condanna della menzionata autorità ad esercitare i poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dall’ordinamento per assicurare la correttezza e la trasparenza dei mercati finanziari, al fine di elidere il rischio di danni futuri paventati, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo qualificabile come diritto soggettivo, ma eventualmente come interesse legittimo. Spetta, infatti, al giudice amministrativo stabilire, in concreto e nel merito, se l’interesse del privato volto ad ottenere o a conservare un bene della vita quando esso viene a confronto con un potere attribuito dalla legge all’Amministrazione non per la soddisfazione proprio di quell’interesse individuale, ma di un interesse pubblico che lo ricomprende e per la cui realizzazione è dotata di discrezionalità nell’uso dei mezzi a sua disposizione, costituisca un interesse meritevole di tutela ovvero rientri tra gli interessi di mero fatto.
  • 07/05/2015 – Cassazione civile sez. I 07 maggio 2015 n. 9193 L’amministratore di una società che, succedendo ad una precedente gestione d’altro amministratore caratterizzata da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l’assemblea dei soci, è responsabile non già di tali irregolarità ma della propria colpevole omissione, la quale non può dirsi esclusa dalla circostanza che i bilanci redatti dai precedenti amministratori abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione. Invero, le relazioni periodiche di tale società e quella annuale sul bilancio di esercizio esprimono un’opinione sull’attendibilità della contabilità sociale e del bilancio in funzione delle esigenze informative dei soci e dei terzi, ma non attribuiscono un’attestazione legale d’idoneità ai predetti atti a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata; tanto più che esse non sono dirette agli amministratori, i quali, disponendo di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione dei bilanci, sono perfettamente in grado di rendersi conto di eventuali irregolarità, anche ascrivibili alla precedente amministrazione, e non possono confidare acriticamente nell’operato di terzi, sia pure dotati di particolari competenze tecniche, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare.
  • 06/05/2015 – Cassazione civile sez. I 06 maggio 2015 n. 9124 La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, “quoad effectum”, allo scioglimento della stessa, sicchè la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.
  • 06/05/2015 – Cassazione civile sez. un. 06 maggio 2015 n. 9100 Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
  • 17/04/2015 – Cassazione civile sez. I 17 aprile 2015 n. 7914 Nell’ipotesi di scissione societaria, la responsabilità degli amministratori ex art. 2394 cod. civ. nei confronti dei creditori sociali non è predicabile per il solo verificarsi della conseguente diminuzione patrimoniale della società scissa – in quanto la società beneficiaria è solidalmente responsabile, ex art. 2504 decies, secondo comma, cod. civ. – occorrendo, invece, dimostrare la sussistenza di un danno effettivamente subito dai creditori sociali per effetto di tale operazione.
  • 15/04/2015 – Cassazione civile sez. I 15 aprile 2015 n. 7608 In tema di società di fatto tra società di capitali e società di persone, l’art. 2361 c.c., come modificato dalla riforma del diritto societario (d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6), non trova applicazione per fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della riforma (1 gennaio 2004), dovendosi confermare l’orientamento consolidato secondo il quale è inammissibile la partecipazione di una società di capitali in una società personale, quale che sia il tipo, ed anche in relazione alla partecipazione occulta.
  • 08/04/2015 – Cassazione civile sez. I 08 aprile 2015 n. 7003 In tema di società di capitali, l’acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l’inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un’alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, ma non anche la nullità del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente
  • 01/04/2015 – Cassazione civile sez. I 01 aprile 2015 n. 6616 Nell’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ed è onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, logicamente successivo al vaglio sulla sussistenza del preliminare interesse della parte all’impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali. Il bilancio di una società approvato dall’assemblea è vincolante per tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti, e costituisce piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci, ma solo quando i crediti siano indicati chiaramente nel bilancio.
  • 24/03/2015 – Cassazione civile sez. un. 24 marzo 2015 n. 5848 In tema di risarcimento danni di una S.p.A. e quindi di responsabilità (per mala gestio) di ex amministratori e (per omesso controllo) di sindaci di una società di capitali, il momento consumativo della condotta costituisce il criterio generale per l’individuazione del giudice dinanzi a cui incardinare l’azione: così, non rileva la trasformazione della S.p.A. in società a totale partecipazione pubblica, avvenuta successivamente alla realizzazione della medesima condotta giuridicamente rilevante. Pertanto, accertata la posteriorità della deliberazione societaria in modifica ‘pubblicistica’ dello statuto della S.p.A., va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore di quella civilistica.
  • 18/03/2015 – Cassazione civile sez. I 18 marzo 2015 n. 5449 In una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta – a differenza di quanto si pratica in caso di recesso da una società per azioni – facendo riferimento all’ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre tener conto dell’effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento – la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti -, vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell’azienda.
  • 18/03/2015 – Cassazione civile sez. I 18 marzo 2015 n. 5449 La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell’art. 2288 c.c. – applicabile, come nella specie, ex art. 2293 c.c., alla società in nome collettivo – ed il bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l’eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludendo al fallimento di vendere la quota in via esecutiva; dall’altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota.
  • 16/02/2015 – Cassazione civile sez. un. 16 febbraio 2015 n. 3022 La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l’atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma per un’obbligazione propria.
  • 13/02/2015 – Cassazione civile sez. I 13 febbraio 2015 n. 2952 La formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso non sono situazioni incompatibili poiché mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l’attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita. Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una “holding” (o in quanto socio di una società di fatto che ne svolge le funzioni), può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, al contempo, disattendendo l’autonomia della società controllata e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l’amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relative all’amministrazione delle società controllate.
  • 11/02/2015 – Società in nome collettivo, responsabilità dei soci per i debiti sociali, Cass. civ., sez. I, 11/02/2015 n. 2667 In tema di obbligazioni di s.n.c. e quindi di responsabilità solidale dei soci verso terzi, i soci possono stabilire, mediante scrittura privata, appositi accordi per garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dal socio, stretto congiunto, ancora in vita ed evitare il fallimento della stessa società: così, possono intervenire, come fideiussori, in sede di contrattazione ed accollarsi la quota debitoria spettante ad altro socio in cambio della cessione della sua quota su beni, attrezzature ed eventuali crediti sociali. È, così, legittima, e quindi va confermata, la sentenza (di merito) con cui, accertata la qualificabilità delle scritture private tra soci congiunti come preliminare di compravendita e transazione, la finalità dell’immediato trasferimento dei cespiti anche in favore di terzi nonché l’escludibilità della conclusione dell’accordo per incapacità e/o violenza morale e la mancata iscrizione delle (eventuali) anticipazioni nel bilancio (peraltro non tempestivamente impugnato) di liquidazione della società, il socio ‘cedentÈ venga ‘liberato’ dalla restituzione delle somme versate dagli altri soci per l’estinzione delle obbligazioni sociali.
  • 05/02/2015 – Cassazione civile sez. I 05 febbraio 2015 n. 2156 Colui che agisce in giudizio per l’accertamento della responsabilità degli amministratori di una società di capitali, ex art. 2449 cod. civ. (nel testo utilizzabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), deve fornire la prova soltanto della novità dell’operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all’accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell’azienda, non comportanti un nuovo rischio d’impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all’ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società (art. 2449, secondo comma, testo previgente, e attuale art. 2486, secondo comma, cod. civ.), ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l’integrità del patrimonio (art. 2486, primo comma, cod. civ., nuovo testo).
  • 28/01/2015 – Società a responsabilità limitata, azione per la revoca del liquidatore, Cass. civ., sez. I, 28/01/2015 n. 1623 L’azione promossa dal socio di una società di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. – rimedio cui il primo è direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della società – implica il litisconsorzio necessario con la società, così come nelle società di persone è necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.
  • 28/01/2015 – Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2015 n. 1623 L’azione promossa dal socio di una società di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. – rimedio cui il primo è direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della società – implica il litisconsorzio necessario con la società, così come nelle società di persone è necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.
  • 28/01/2015 – Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2015 n. 1624 La deliberazione assembleare di esclusione del socio da una società personale, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un “falsus procurator”, è viziata da annullabilità, in quanto il diritto di partecipare all’assemblea è tutelato dalla legge in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità, in applicazione analogica dell’art. 2377 cod. civ.; il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell’art. 1399 cod. civ., restando compito esclusivo del giudice del merito accertare l’integrazione della fattispecie sanante, su eccezione della parte interessata a farla valere.
  • 23/01/2015 – Società per azioni, amministratori, nomina, revoca, Cass. civ., SS. UU. 23/01/2015 n. 1237 In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius”, non “jure imperii”, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all’art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135. L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 cod. civ., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 cod. civ. assicura parità di “status” tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.
  • 14/01/2015 – Cassazione civile sez. I 14 gennaio 2015 n. 496 Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l’attività aziendale come impresa individuale – così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell’art. 2272, n. 4, cod. civ. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 cod. civ., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite).
  • 03/12/2014 – società a responsabilità di capitali, conferimenti dei soci, Cass. civ., sez. I, 03/12/2014 n. 25585 L’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza impugnata, la quale aveva qualificato come finanziamenti i versamenti effettuati dai soci, sulla base del loro inserimento nello stato patrimoniale del bilancio societario sotto la voce “debiti verso altri finanziatori”, nonché tenendo conto che il metodo ordinario utilizzato dalla società per fare fronte al deficit di cassa era quello del finanziamento).
  • 06/11/2014 – società in accomandita semplice, responsabilità del socio accomandante, Cass. civ., sez. I, 06/11/2014 n. 23651 Il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c. per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio.
  • 27/10/2014 – Società per azioni, assemblea dei soci, deliberazioni, impugnazione, Cass. civ., sez. I, 27/10/2014 n. 22784 L’azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall’art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l’azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell’attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
  • 23/10/2014 – Società di persone, scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio, morte, Cass. civ., sez. I, 23/10/2014 n. 22574 Il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli artt. 2284 e 2289, primo comma, cod. civ., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del “de cuius”, ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l’ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 cod. civ., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall’art. 2946 cod. civ., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui “ratio” è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari.
  • 23/10/2014 – Cassazione civile sez. I 23 ottobre 2014 n. 22575 La decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella situazione di ineleggibilità prevista dall’art. 2399 c.c. (nella specie, quale dipendente della società), opera automaticamente, con la conseguenza che nei confronti della parte, che non abbia mai ricoperto la carica di sindaco, non può esercitarsi l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.
  • 15/07/2014 – Società di capitali – Società a responsabilità limitata
    Cass. civ. sez. I, 15/07/2014 n. 16168
    È consentito prevedere statutariamente che la consistenza patrimoniale, alla quale fa riferimento l’art. 2437 – ter, comma 2, c.c. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso (ma anche, in virtù del richiamato operato dell’art. 2355 – bis, comma 3, c.c. in caso di prelazione nella circolazione mortis causa), venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale. Il criterio della continuità aziendale (cosiddetto going concern) risulta, oltretutto, il più coerente rispetto ai beni aziendali, il cui valore complessivo, sino a che continua l’attività di impresa, non si risolve nella somma del valore statico dei singoli, essendo invece inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell’attività.
  • 13/06/2014 – Cassazione civile sez. I 13 giugno 2014 n. 13517 In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall’art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva ritenuto ingiustificata l’inerzia dei sindaci seguita all’esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici per un rilevante importo complessivo in favore di una società dello stesso gruppo, per un’operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico; la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha rigettato il ricorso).
  • 16/04/2014 – Società di capitali – Amministratori – Compenso – Cass. civ., sez. lav, 16/04/2014 n. 8897 La pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita nell’atto costitutivo o dall’assemblea, ne può esserne chiesta al giudice la determinazione.
  • 07/03/2014 – Società a responsabilità limitata – Quota – Trasferimento – Cass. civ., sez. I, 07/03/2014 n. 5407 Il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo deposito nel registro delle imprese, a seguito dell’abolizione del libro dei soci disposta dal d.l. n. 185/2008, conv. con mod. dalla legge n. 2/2009), la quale è invece necessaria unicamente affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e dei terzi.
  • 05/02/2014 – SOCIETÀ IN GENERE – In genere – Cassazione civile sez. III 05 febbraio 2014 n. 2610 Il diritto alla partecipazione-ripartizione degli utili, come anche il diritto dell’amministratore-socio a percepire un compenso per l’attività di gestione, vede contrapposti i singoli soci alla società e non anche i soci tra loro, quindi, poiché il relativo giudizio deve interessare i soci e la società, la citazione in giudizio di tutti i soci con esclusione della società è errata.
  • 03/02/2014 – SOCIETÀ DI CAPITALI – Amministratori – responsabilità – Cassazione civile sez. I 03 febbraio 2014 n. 2324 La tenuta in modo sommario e non intelligibile della contabilità sociale, trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge, è di per se idonea a tradursi in pregiudizio per il patrimonio sociale ed è giustificativa della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno. La condanna non può essere automatica essendo necessaria la prova-liquidazione dei danni effettivamente prodotti.
  • 24/01/2014 – SOCIETÀ DI CAPITALI – In genere – Cassazione civile sez. I 24 gennaio 2014 n. 1508 Il trasferimento della sede della società all’estero, a prescindere dal suo carattere fittizio, il quale rileva solo ai fini della persistenza della giurisdizione italiana, non comporta l’estinzione dell’ente e quindi – sempre che l’ordinamento dello Stato ricevente non ponga regole diverse – non fa venir meno la “continuità” giuridica della società trasferita.
  • 27/12/2013 – SOCIETÀ DI CAPITALI – Amministratori – responsabilità – Cassazione civile sez. I 27 dicembre 2013 n. 28669 Qualora l’amministratore di una società conceda un apporto economico in favore di un terzo soggetto ed indipendentemente dalla configurazione giuridica di tale apporto, in caso di perdita dell’apporto stesso, è censurabile la condotta dell’amministratore che non abbia predisposto al riguardo idonee cautele dal momento che, se è vero che all’amministratore non può essere rimproverato il cattivo uso della discrezionalità imprenditoriale, in quanto il merito dell’agire gestorio resta insindacabile, tuttavia rientra nell’ambito della diligenza esigibile il corredare la scelte medesime con le verifiche, le indagini e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quella natura, alle condizioni di tempo e di luogo ed alla luce di ogni altra circostanza concreta (fattispecie relativa alla sussistenza della responsabilità degli amministratori di una società, poi fallita, relativamente a due operazioni finanziarie in cui esito si era rivelato negativo per la società stessa).
  • 29/10/2013 – Cassazione civile sez. I 29 ottobre 2013 n. 24362 Sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal secondo comma dell’art. 2407 c.c., con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un’attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell’attività dell’impresa sociale: al fine dell’affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre l’individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente non aver rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede o denunciando i fatti al p.m., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all’ufficio di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo a evitare le conseguenze dannose della condotta gestoria.
  • 12/03/2013 – SOCIETÀ – CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI Cass., SS.UU., 12 marzo 2013 n. 6070.Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno statuito i seguenti principi di diritto:
    1) «Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato»;
    2) «La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta» (nello stesso senso, la “gemella” n. 6071 del 2013).
  • 02/02/2013 – Società a responsabilità limitata – Organo di controllo – Collegio sindacale – Cessazione dall’incarico per rinunzia – Prorogatio – Esclusione. Tribunale Bari, decreto 02 febbraio 2013.L’istituto della prorogatio non è applicabile all’ipotesi in cui il sindaco sia cessato dalla carica in seguito a rinunzia alla stessa e non per scadenza del termine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).

    Contattaci

    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (art. 13 del Regolamento europeo 679/2016)

    Questo sito web, in conformità con la Legge professionale e il Codice Deontologico dell'avvocatura (art. 17), si propone di informare gli assistiti e i potenziali Clienti sull'organizzazione interna allo studio legale e sulle nuove metodologie d'instaurazione dei rapporti professionali con la clientela.