Tutela del creditore

Una delle problematiche più frequentemente affrontate dagli Avvocati del nostro studio civilista è, senza dubbio, quella della tutela del creditore per il recupero di somme di denaro.

Ebbene, diversi sono gli strumenti che, a tale fine, si possono utilizzare, a seconda della situazione in cui versano tanto il creditore quanto i beni del debitore che il primo voglia aggredire.

Così, se il credito è rappresentato da un titolo esecutivo (ad esempio, assegno bancario, pagherò cambiario, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ovvero definitivo, sentenza provvisoriamente esecutiva ovvero definitiva, verbale di conciliazione, verbale di mediazione, ecc.), il creditore può immediatamente fare valere le sue ragioni sui beni del debitore attraverso l’ipoteca dei beni immobili, nonché attraverso il pignoramento, nelle sue varie forme del pignoramento mobiliare presso il debitore (ossia dei beni mobili) ovvero del pignoramento mobiliare presso terzi (ossia dei beni o delle somme dovute in favore del debitore da soggetti terzi, quali le banche o i clienti) ovvero ancora del pignoramento immobiliare (ossia di edifici o terreni).

Laddove, invece, il credito sia ancora in fase di accertamento (l’esempio tipico è quando, essendoci delle contestazioni, tuttora pende una causa), nel tempo necessario ad ottenere dal Giudice il riconoscimento del credito, il creditore può, in casi di particolare urgenza, ottenere dal Giudice stesso il sequestro dei beni mobili o immobili del debitore ovvero delle somme dovute in suo favore da altri soggetti.

Anche nel caso in cui il debitore si sia spogliato di alcuni beni immobili, ad esempio vendendoli o donandoli, il creditore, ricorrendo determinati presupposti, può chiedere, attraverso l’azione revocatoria o quella di simulazione che l’atto dispositivo (nell’esempio di cui sopra, quello di compravendita o di donazione) sia dichiarato inefficace nei suoi confronti: con la conseguenza che il bene immobile, ad es. venduto o donato, torna ad essere di proprietà del debitore e, quindi, il creditore può aggredirlo con l’ipoteca o il pignoramento.

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Domande/Risposte in tema di tutela del creditore

Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti.

  • Quando si può chiedere la simulazione di un contratto
    La simulazione del contratto può essere chiesta quando le parti lo hanno concluso in modo soltanto apparente, senza cioè che, in realtà, volessero porre in essere alcun  contratto (simulazione assoluta) oppure volendo porre in essere un contratto diverso da quello apparente (simulazione relativa). L’esempio scolastico di simulazione contrattuale è la compravendita, quando cioè attraverso appunto la compravendita si vuole dissimulare, in realtà, una donazione.
  • Quando si può chiedere la revocatoria di un atto
    La revocatoria di un atto può essere chiesta quando, trattandosi di atto a titolo gratuito (esempio, donazioni), una delle parti si priva di un bene sapendo di pregiudicare in questa maniera le ragioni del suo creditore (che, ovviamente, avrà più difficoltà a recuperare il credito) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento del credito. Qualora si tratti di atto a titolo oneroso (ad es. la compravendita), invece, anche l’altra parte dell’atto deve essere consapevole dell’intento pregiudizievole o, nel caso di atto anteriore all’insorgenza del credito, doveva essere partecipe della preordinazione dolosa.
  • Quali sono le conseguenze della simulazione
    In caso di simulazione assoluta il contratto non ha effetto tra le parti e, quindi, la situazione giuridica rimane immutata, mentre nel caso di simulazione relativa tra le parti produce effetto il contratto dissimulato. Nei confronti dei terzi che hanno acquistato diritti dal simulato acquirente, invece, resta valido il contratto apparente, sempre che il loro acquisto sia precedente alla trascrizione della domanda di simulazione.
  • Quali sono le conseguenze della revocatoria
    La revocatoria non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l’inefficacia dell’atto stesso unicamente nei confronti del creditore che abbia esperito la relativa azione, al fine così di consentirgli di esercitare sul bene oggetto dell’atto revocato l’azione esecutiva per la realizzazione del credito.
  • Il fondo patrimoniale può essere pignorato
    I beni costituenti il fondo patrimoniale sono pignorabili a fronte di debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
  • Il fondo patrimoniale può essere ipotecato
    Sui beni costituenti il fondo patrimoniale è possibile iscrivere ipoteca a fronte di debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
  • Il fondo patrimoniale può essere oggetto di revocatoria
    Il fondo patrimoniale può costituire oggetto della domanda di revocatoria da parte dei creditori di uno o di entrambi i coniugi.
  • Le cessioni di beni fatte con la separazione possono essere annullate Le cessioni di beni fatte con il divorzio possono essere annullate
    I trasferimenti di beni effettuati dai coniugi in occasione della separazione consensuale o del divorzio congiunto possono costituire oggetto della domanda di simulazione ovvero di quella di revocatoria.
  • Quando si può pignorare lo stipendio. Quando si può pignorare il conto corrente. Quando si può pignorare la pensione. Quando si può pignorare un immobile
    Il principio generale è che, al di là dell’ammontare del credito per il quale intende procedere, il creditore può scegliere la forma di pignoramento che ritiene più opportuna al relativo soddisfacimento (pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare) e i beni sui quali fare ricadere il pignoramento (ad es., autovettura, conto corrente, pensione, stipendio, un immobile piuttosto che un altro, ecc.). Anzi, egli può anche cumulare le diverse forme di pignoramento.
  • Lo stipendio può essere pignorato per intero
    Lo stipendio ancora dovuto dal datore di lavoro può essere pignorato, normalmente, entro il limite di un quinto, anche se per i crediti alimentari il Tribunale può autorizzare una misura diversa. Laddove il pignoramento dello stipendio avvenga non presso il datore di lavoro, ma presso la banca dove lo stipendio viene accreditato, per le mensilità successive il pignoramento deve intendersi effettuato entro i limiti precedentemente indicati.
  • La pensione può essere pignorata per intero
    La pensione può essere pignorata soltanto per la parte eccedente l’assegno sociale aumentato della metà, nel limiti, a seconda dei casi, di un quinto ovvero della diversa misura fissata dal Tribunale. Laddove il pignoramento della pensione avvenga non presso il soggetto erogante il trattamento, ma presso la banca dove la pensione viene accreditata, per le mensilità successive il pignoramento deve intendersi effettuato entro i limiti precedentemente indicati.
  • Il conto corrente può essere pignorato interamente
    Normalmente, il conto corrente può essere pignorato nella sua interezza. Laddove, però, su quel conto corrente sia accreditato lo stipendio o la pensione, gli accrediti successivi al pignoramento restano “bloccati” nella misura di un quinto ovvero nella diversa misura stabilita dal Tribunale.
  • Il conto corrente cointestato può essere pignorato interamente
    Considerato che i soldi presenti sul conto corrente cointestato si presumono appartenere ai due cointestatari nella stessa misura, il pignoramento del conto corrente può avvenire nel limite del 50%, salva la prova che tutte le somme presenti sul conto corrente sono, in realtà, soltanto del cointestatario debitore: nella quale ultima ipotesi, il conto corrente può essere pignorato per l’intero.
  • L’immobile in comproprietà può essere pignorato
    L’immobile in comproprietà tra più persone può essere pignorato soltanto per la quota di proprietà del debitore. Ad essere venduto, però, sarà l’intero immobile, con assegnazione agli altri comproprietari della parte del ricavato della vendita corrispondente alla loro quota di proprietà e destinazione alla procedura esecutiva della parte del ricavato della vendita corrispondente alla quota del comproprietario debitore.
  • L’immobile in comunione dei beni può essere pignorato
    L’immobile in comunione legale tra i coniugi può essere pignorato per l’intero e, una volta venduto, al coniuge non debitore spetterà la metà del ricavato della vendita, mentre l’altra metà sarà destinata alla procedura esecutiva.
  • La nuda proprietà può essere pignorata
    La nuda proprietà può essere pignorata.
  • L’usufrutto può essere pignorato
    L’usufrutto può essere pignorato.
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Contatti

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Novità giurisprudenziali

  • 02.03.2023 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza n. 6342 – L’incertezza della data di emissione rende l’assegno privo di efficacia esecutiva – In tema di validità dell’assegno quale titolo esecutivo, la data di emissione costituisce un elemento essenziale e la sua incertezza non può essere giustificata come una mera “correzione”.
  • 22.02.2023 – Cassazione Civile  – sez. III – ordinanza n. 5479 – Sì al regresso del fideiussore anche se la firma del garantito sul contratto era falsa – La firma del garantito sul contratto di concessione di una polizza fideiussoria veniva accertata essere falsa. Lo stesso si opponeva quindi all’azione di regresso del fideiussore. Per la Cassazione però non vi è nullità né inefficacia del contratto e i giudici hanno pertanto rigettato il ricorso pronunciando un importante principio di diritto.
  • 05.04.2022 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 10933/2022 – Ai fini della prova del contratto dissimulato la confessione non può supplire alla mancanza del requisito formale della controdichiarazione scritta – In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta “ad substantiam”, deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato). Concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria, ai sensi dell’articolo 2901, n. 1), prima parte, del codice civile, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia dammi) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento, giacché l’insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
  • 22.02.2022 – Cassazione civile – sez. VI – ordinanza n. 5768/2022 – Sulla natura reale del vincolo di destinazione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia – In tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta a entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell’articolo 168 del codice civile, la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione.
  • 11.02.2022 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 4523/2022 – L’azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita anche prima dell’apertura della successione – L’azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell’apertura della successione di quest’ultimo, allo specifico scopo di consentire l’opposizione di cui all’art. 563, comma 4, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l’esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all’art. 563, comma 1, c.c..
  • 24.11.2021 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 36478/2021 – Simulazione assoluta: il giudice di merito può fondare la decisione su elementi presuntivi da considerare anche nella loro convergenza globale – In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
  • 09.11.2021 – Cassazione civile – sez. VI – Ordinanza n. 32835/2021 – Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria grava sul creditore dimostrare modificazioni quantitative o qualitative delle garanzie patrimoniali – Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

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