Avvocato sas

Nella s.a.s. si distinguono due tipologie di soci: gli accomandatari, i quali rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, i quali invece rispondono limitatamente alla quota conferita. L’atto costitutivo, pertanto, deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno degli accomandatari e l’indicazione del tipo di società.

L’amministrazione della società spetta soltanto ai soci accomandatari, mentre i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione o concludere affari in nome della società, se non in virtù di una procura speciale per i singoli affari. Gli accomandatari, tuttavia, possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori.

Domande/Risposte relative alla società in accomandita semplice

Di seguito sono riportati alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti.

  • Qual’è la responsabilità dei soci di una s.a.s.
    Bisogna distinguere tra soci accomandatari e soci accomandanti, laddove:
    • i soci accomandatari, esattamente come i soci della s.n.c., rispondono solidalmente dei debiti societari in maniera illimitata, quindi con tutto il loro patrimonio, anche se soltanto nell’ipotesi in cui il patrimonio societario si riveli insufficiente a pagare i debiti;
    • i soci accomandanti, invece, rispondono esclusivamente nei limiti dei loro conferimenti.
  • Il socio di una sas può cedere la quota
    Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, nella società in accomandita semplice il socio accomandante può cedere la sua quota con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, mentre il socio accomandatario può cedere la sua quota soltanto con il consenso degli altri soci.
  • Cosa succede nel caso di morte del socio accomandatario di una sas
    Nell’ipotesi di morte del socio accomandatario della s.a.s. i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano: il tutto salvo che lo statuto societario non disponga diversamente.
  • Quando si scioglie la sas
    La società in accomandita semplice si scioglie per decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, volontà unanime dei soci, provvedimento dell’autorità giudiziaria, fallimento, mancanza di soci accomandatari o di accomandanti sempre che il socio mancante non venga sostituito nel termine di sei mesi.
  • Quando il socio può recedere da una s.a.s.
    Nella società in accomandita semplice il recesso può essere operato in ogni momento se la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (ipotesi, queste, alquanto improbabili), nei casi previsti nello statuto/atto costitutivo ovvero quando sussiste una giusta causa.
  • Quando può essere revocato l’amministratore della sas
    Nella società in accomandita semplice l’amministratore può essere revocato soltanto per giusta causa nel caso di nomina effettuata con l’atto costitutivo, mentre negli altri casi può essere revocato secondo le regole previste in tema di mandato. In presenza di giusta causa, infine, la revoca può sempre essere chiesta giudizialmente.
  • In caso di fallimento di una sas cosa succede ai soci
    Nella s.a.s. bisogna sempre distinguere tra soci accomandatari e soci accomandanti, laddove: i primi, atteso che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, vengono anch’essi dichiarati falliti; i secondi invece, poiché rispondono delle obbligazioni sociali unicamente nei limiti del loro conferimento, non vengono coinvolti dal fallimento della società, a meno che, a causa del loro comportamento, non abbiano perso il beneficio della limitazione della responsabilità, nel quale ultimo caso la dichiarazione di fallimento si estende anche a loro.
  • Il socio accomandante può fare un finanziamento alla società
    Nella sas il socio accomandante può fare un finanziamento, fruttifero o meno, in favore della società, senza che per questo motivo diventi illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.
  • Cosa succede se nella sas non viene convocata l’assemblea dei soci
    Nella s.a.s. non è prevista l’assemblea dei soci, per cui per le decisioni rimesse ai soci è sufficiente che il loro consenso risulti comunque acquisito.
  • Nella sas l’amministratore può essere una persona che non è socia
    Nella s.a.s. l’amministrazione è riservata soltanto ai soci accomandatari e può essere esercitata da un solo socio o da più soci, in quest’ultimo caso in forma disgiunta o congiunta.
  • Il socio accomandatario di una sas può svolgere attività in concorrenza con la società
    Il socio accomandatario di una s.a.s., senza il consenso degli altri soci, non può esercitare per conto proprio o altrui un’attività in concorrenza con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad un’altra società concorrente. In ogni caso, il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva alla costituzione della società di cui si tratta e gli altri soci ne erano a conoscenza.
  • Cosa succede se il socio accomandatario svolge attività in concorrenza
    Nel caso di svolgimento di attività concorrenziale da parte del socio di una società in accomandita semplice, quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno e può anche deliberare l’esclusione del socio.
  • In quali casi il socio accomandatario della sas può essere escluso dalla società
    Il socio accomandatario della s.a.s. può essere escluso dalla società nei casi di interdizione o inabilitazione, di condanna penale che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, di impossibilità sopravvenuta della prestazione che si è impegnato a fornire in favore della società, di perimento dei beni conferiti a titolo di partecipazione nella società, di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, come nell’ipotesi ad esempio di svolgimento di attività concorrenziale.
  • Che cosa spetta al socio escluso dalla sas. Che cosa spetta al socio receduto dalla sas. Che cosa spetta agli eredi del socio deceduto di una sas
    In tutti questi casi in cui si scioglie il rapporto tra il socio e la s.a.s., al socio medesimo o ai suoi eredi spetta una somma di denaro che rappresenti il valore della sua quota.
  • Come si determina il valore della quota del socio escluso dalla sas Come si determina il valore della quota del socio receduto dalla sas Come si determina il valore della quota del deceduto di una sas
    In tutti questi casi in cui si scioglie il rapporto tra il socio e la s.a.s., il valore della quota spettante al socio o ai suoi eredi è determinato sulla base della situazione patrimoniale della società in accomandita semplice nel giorno dell’esclusione, del recesso o del decesso.
  • Entro quanto tempo deve essere liquidata la quota del socio della sas escluso Entro quanto tempo deve essere liquidata la quota del socio della sas receduto Entro quanto tempo deve essere liquidata la quota del socio della sas deceduto
    In tutti questi casi in cui si scioglie il rapporto tra il socio e la s.a.s., la quota spettante al socio o ai suoi eredi deve essere pagata entro sei mesi dal giorno dell’esclusione, del recesso e del decesso.

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