Separazione dei beni e comunione dei beni

Il regime patrimoniale della famiglia può essere la separazione dei beni o la comunione dei beni: con la precisazione che a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, in mancanza di diversa opzione operata al momento del matrimonio, il regime patrimoniale è automaticamente quello della comunione dei beni, che infatti, proprio per questa ragione, è definita “comunione legale“. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di cambiare, nel corso del matrimonio, il regime patrimoniale precedentemente scelto.

È il caso di precisare, tuttavia, che prima della della riforma del diritto di famiglia del 1975 il regime legale era la separazione dei beni e che la predetta riforma ha stabilito che, decorsi due anni dall’entrata in vigore della riforma stessa, gli acquisti successivi sarebbero stati assoggettati al regime della comunione dei beni, salva la volontà contraria di uno dei coniugi. Ciò posto, nel caso di coppia sposata prima del 1975, gli immobili acquistati da uno dei coniugi prima di quella data sono rimasti di sua esclusiva proprietà, anche se poi il loro regime patrimoniale è diventato quello della comunione dei beni: ma, come detto, questo vale per gli acquisti successivi, non anche per quelli precedenti.

In linea di massima, costituiscono oggetto della comunione legale:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, esclusi i beni personali;
  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Sempre in linea di massima, non costituiscono oggetto della comunione e sono, dunque, beni personali dei coniugi:

  • i beni di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio;
  • i beni acquisti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
  • i beni di uso strettamente personale;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni oggetto di risarcimento del danno.

L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi, ad eccezione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per i quali i coniugi devono operare congiuntamente.

La comunione legale si scioglie in tutti i casi in cui viene meno il vincolo del matrimonio, nonché per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, nonché il godimento e l’amministrazione degli stessi.

Le problematiche più diffuse, pertanto, riguardano per lo più l’esigenza di capire l’opportunità della scelta della comunione dei beni piuttosto che della separazione dei beni e, nel caso della comunione dei beni, capire quali beni effettivamente vi rientrino: il che induce molti utenti ad utilizzare, nelle ricerche in rete, espressioni tipo “Avvocato comunione beni Bari” o “Avvocato separazione beni Bari” o Avvocato famiglia Bari”.

Domande/Risposte su separazione dei beni e comunione dei beni

Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi posti dai nostri clienti con riferimento al regime patrimoniale della famiglia.

  • Che differenza c’è tra comunione dei beni e separazione dei beni
    Precisato che entrambi gli istituti riguardano esclusivamente il regime patrimoniale della famiglia, la differenza è questa:
    – la comunione dei beni determina la condivisione, da parte dei coniugi, degli aumenti patrimoniali conseguiti da ciascuno di loro in costanza di matrimonio, con le eccezioni comunque previste dalla legge e ferma restando, in ogni caso, l’esclusiva proprietà in capo ad ognuno di loro dei beni di cui erano già titolari prima del matrimonio;
    – la separazione dei beni, invece, fa sì che ciascun coniuge resti esclusivo titolare dei beni acquistati nel corso del matrimonio, esattamente come dei beni acquistati prima del matrimonio. In assenza di diverso accordo al momento del matrimonio, il regime che si applica automaticamente è quello della comunione dei beni.
  • I beni ereditati entrano in comunione
    I beni ricevuti in eredità non fanno parte della comunione dei beni.
  • I beni ricevuti per donazione entrano in comunione
    I beni ricevuti per donazione non entrano a fare parte della comunione dei beni.
  • Il regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio può essere cambiato
    In ogni momento i coniugi possono modificare il regime patrimoniale deciso precedentemente.
  • Il preliminare di acquisto di un immobile è valido se firmato da uno solo dei coniugi in comunione
    Il contratto preliminare di acquisto di un immobile è valido anche se sottoscritto da uno soltanto dei coniugi in comunione legale.
  • Il preliminare di acquisto di un immobile firmato da uno solo dei coniugi rientra nella comunione
    Il contratto preliminare di acquisto di un immobile non rientra nella comunione dei beni.
  • È valido l’acquisto di un immobile da parte di un solo coniuge
    L’acquisto di un bene immobile operato da un solo coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge può essere annullato su istanza proposta da quest’ultimo.
  • In caso di fallimento di un coniuge la comunione dei beni continua
    No, nel caso di fallimento di uno dei due coniugi la comunione legale si scioglie.

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Contatti

Per le problematiche in tema di comunione dei beni e separazione dei beni contattate la sede di Bari del nostro studio, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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