Negoziazione assistita

I  nostri Avvocati svolgono la loro attività anche nella c.d. “negoziazione assistita“, che è una procedura cogestita dagli avvocati delle parti, finalizzata al raggiungimento di un accordo conciliativo, evitando così la causa.

In particolare, la negoziazione assistita consiste in un accordo in forza del quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, per risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta.

La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve indicare il termine concordato dalle parti per il completamento della procedura, che non può essere inferiore a 1 mese e superiore a 3 mesi, prorogabile per ulteriori 30 giorni su accordo tra le parti, e l’oggetto della controversia, che non può riguardare diritti indisponibili (ossia, quelli che non possono essere trasmessi dal titolare ad un altro soggetto, quali, ad es., il diritto al nome o alla riservatezza o quelli riguardanti lo stato di padre, di figlio, di coniuge, ecc.) o materia di lavoro.

La convenzione è conclusa necessariamente con l’assistenza di un avvocato, che deve certificare l’autenticità della sottoscrizione del proprio cliente.

A parte i casi disciplinati dalla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, la convezione di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cioè, non si può iniziare la causa se prima non è terminata la procedura di negoziazione assistita), nei casi di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti (per la pressoché totalità quelli che, comunemente, vengono chiamati incidenti stradali) e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00.

La procedura di negoziazione assistita inizia con l’invito che l’avvocato di una parte formula all’altra parte a stipulare una apposita convenzione.

Nei sopra indicati casi in cui la procedura di negoziazione assistita è condizione di improcedibilità della azione giudiziaria, la condizione si considera verificata se l’invito a stipulare la convenzione non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito stesso, ovvero quando è decorso il periodo di tempo concordato dalle parti nella convenzione.

La procedura di negoziazione assistita non si applica nei seguenti casi:

  • contratti conclusi tra professionisti e consumatori
  • procedimenti di ingiunzione compresa l’opposizione
  • procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione delle liti
  • procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata
  • procedimenti in camera di consiglio
  • azione civile esercitata nel processo penale
  • procedimenti nei quali la parte può stare in giudizio personalmente

L’esperimento della procedura di negoziazione assistita non esclude, in ogni caso, la concessione dei provvedimenti urgenti o cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La mancata risposta all’invito alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione ovvero il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese e della pronuncia per responsabilità aggravata.

L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza dell’avvocato può essere sottoscritta dai coniugi anche al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la separazione personale, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio, per lo scioglimento del matrimonio (in alcuni casi) e per la modifica delle condizioni di separazione o modifica delle condizioni di divorzio, purché non via siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Logo Studio Schino

Contatti

I nostri Avvocati civilisti sono a vostra disposizione presso la sede di Bari del nostro studio legale, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

    Contattaci

    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (art. 13 del Regolamento europeo 679/2016)

    Questo sito web, in conformità con la Legge professionale e il Codice Deontologico dell'avvocatura (art. 17), si propone di informare gli assistiti e i potenziali Clienti sull'organizzazione interna allo studio legale e sulle nuove metodologie d'instaurazione dei rapporti professionali con la clientela.