Condizioni di separazione

La separazione personale rappresenta una situazione transitoria, nella quale il matrimonio resta comunque in piedi e i coniugi conservano le rispettive qualità di marito e moglie, anche se vengono meno alcuni doveri reciproci, quali, ad esempio, quello di coabitazione o quello della fedeltà. Proprio perché temporanea, le condizioni di separazione possono sempre essere modificate e la separazione stessa può anche regredire, nel senso che i coniugi possono riconciliarsi e, quindi, in questa eventualità in capo a loro tornano quegli obblighi che, con la separazione, erano venuti meno.

Le condizioni di separazione personale dei coniugi riguardano per lo più:

  • affidamento o il collocamento dei figli minorenni, con determinazione delle modalità di incontro di questi con il genitore non affidatario o non collocatario;
  • assegnazione della casa coniugale;
  • assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge;
  • contributo al mantenimento dei figli minorenni da parte del coniuge non affidatario o non collocatario degli stessi;
  • contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da parte del coniuge non convivente con loro;
  • ripartizione delle spese straordinarie per i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Soltanto nel caso della separazione giudiziale (vedi oltre), inoltre, un coniuge può chiedere l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge, ossia che il Giudice dichiari che la responsabilità della separazione è imputabile esclusivamente a quest’ultimo coniuge, sempre che comunque la crisi coniugale non fosse già preesistente.

A differenza delle altre questioni precedentemente ricordate, l’addebito della separazione può essere pronunciato soltanto con la sentenza che definisce il giudizio e non anche, quindi, con i provvedimenti resi dal Giudice nel corso del giudizio stesso.

Unicamente con la separazione consensuale o con la negoziazione assistita (v. oltre), invece,  i coniugi possono definire eventuali altre questioni relative ai loro rapporti, come ad esempio la divisione del loro patrimonio.

Alla separazione si può addivenire attraverso tre distinte strade:

separazione consensuale

separazione giudiziale

separazione a mezzo di negoziazione assistita dagli avvocati

Ad ognuna di queste diverse “strade” è dedicata un’autonoma pagina di questa sezione.

Tanto dinanzi al Tribunale nel caso della separazione giudiziale quanto nel procedimento di negoziazione assistita i coniugi devono farsi assistere da un avvocato che gli utenti, nelle ricerche in rete, individuano utilizzando spesso espressioni tipo “Avvocato matrimonialista Bari” o “Avvocato divorzista Bari” o “Avvocato separazione Bari”.

Domande/Risposte in tema di separazione in generale

Di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi sollevati dai nostri clienti in tema di separazione in generale.

  • Quando si può chiedere la separazione
    La separazione può essere chiesta, da uno o da entrambi i coniugi, quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio ai figli.
  • Durante il giudizio di separazione ci si può riconciliare
    Nel corso del procedimento di separazione, sia esso consensuale che giudiziale, i coniugi possono riconciliarsi e la riconciliazione comporta l’abbandono del procedimento in corso.
  • Dopo la separazione ci si può riconciliare
    Dopo la separazione ci si può riconciliare.
  • Che differenza c’è tra separazione e divorzio
    La separazione rappresenta una situazione per così dire transitoria, nel corso della quale il matrimonio resta comunque in piedi e i coniugi conservano le rispettive qualità di marito e moglie, anche se vengono meno alcuni doveri reciproci, quali, ad esempio, quello di coabitazione o quello della fedeltà; proprio perché temporanea, la separazione può anche regredire, nel senso che i coniugi possono riconciliarsi e, quindi, in capo a loro tornano quegli obblighi che erano venuti meno. Il divorzio, espressione questa spesso utilizzata (anche se impropriamente) come equivalente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, determina invece la fine vera e propria del matrimonio, per cui i coniugi cessano di essere tali.
  • Che differenza c’è tra separazione consensuale e separazione giudiziale
    Con la separazione consensuale i coniugi, prima di rivolgersi al Tribunale, concordano le condizioni di separazione, anche se resta fermo il controllo del Tribunale (omologazione) sulla, per così dire, correttezza di tali condizioni. La separazione giudiziale, invece, rappresenta una vera e propria causa, all’esito della quale è il Tribunale a decidere le condizioni della separazione.
  • La separazione giudiziale si può trasformare in consensuale
    In qualunque momento, quindi anche proprio nel corso del procedimento giudiziario, la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.
  • La separazione consensuale può trasformarsi in giudiziale
    Nel momento in cui è stata omologata la separazione consensuale produce i suoi effetti secondo gli accordi che i coniugi hanno preso, per cui non può più essere trasformata in giudiziale, salvo chiedere la modifica delle condizioni concordate, che determina l’apertura di un nuovo e diverso procedimento rispetto a quello di separazione. Diverso, invece, è il caso in cui prima dell’omologazione (normalmente, prima dell’udienza presidenziale) uno dei coniugi o entrambi cambino idea rispetto agli accordi raggiunti, per cui a quel punto la separazione (che ovviamente, in assenza dell’omologazione, non è ancora intervenuta) da consensuale si trasforma in giudiziale.
  • Quando si può chiedere l’addebito della separazione
    L’addebito della separazione (spesso si parla anche di colpa) può essere chiesto da un coniuge nei confronti dell’altro quando quest’ultimo abbia violato gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, sempre che, però, tale violazione sia la causa, e non soltanto l’effetto, della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
  • Quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione
    Il coniuge al quale è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, i diritti successori conseguenti allo stato coniugale, il diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto e deve restituire l’assegno di mantenimento che eventualmente abbia percepito nel corso del procedimento di separazione.
  • Cosa posso fare se mia moglie non vuole separarsi – Cosa posso fare se mio marito non vuole separarsi
    In mancanza di accordo sulla decisione di separarsi, il coniuge che voglia comunque farlo deve procedere con la separazione giudiziale.
  • Posso abbandonare il tetto coniugale – Posso lasciare la casa coniugale prima della separazione
    Di fronte ad una crisi coniugale ed in presenza di gravi giustificati motivi che rendono insostenibile la prosecuzione della convivenza, si può lasciare la casa coniugale, avendo comunque cura di comunicare all’altro coniuge dove si va ad abitare.
  • Le condizioni di separazione possono essere modificate
    Le condizioni della separazione personale dei coniugi possono essere modificate, ma soltanto per fatti sopravvenuti rispetto all’omologazione della separazione consensuale o alla decisione sulla separazione giudiziale.
  • Che differenza c’è tra alimenti e mantenimento
    Gli alimenti sono un contributo economico dovuto in favore dei famigliari più stretti (non c’entra, dunque, il matrimonio) che versino in uno stato di bisogno e che, quindi, non siano in grado di provvedere al proprio sostentamento. Il mantenimento, invece, rappresenta il contributo economico che un coniuge deve all’altro o ai figli in conseguenza della separazione personale.
  • Si può chiedere la restituzione dei regali fatti alla ex moglie – Si può chiedere la restituzione dei regali fatti alla moglie – Si può chiedere la restituzione dei regali fatti al marito – Si può chiedere la restituzione dei regali fatti alla compagna – Si può chiedere la restituzione dei regali fatti al compagno
    Il regalo è una donazione e, in quanto tale, soggiace alla relativa disciplina: con la conseguenza che, per essere valido, deve essere fatto con atto pubblico alla presenza di due testimoni. Senonché, il regalo alla moglie o al marito o alla compagna o al compagno certamente non viene effettuato in questa maniera. In tali diversi casi, allora, il regalo può comunque considerarsi valido soltanto se si tratta di un bene di modico valore (tenuto conto delle condizioni economiche del donante) o se è stato fatto in occasione di particolari ricorrenze. Al di fuori di questi ipotesi, invece, si può chiedere la restituzione dei regali fatti alla moglie o a marito.
  • In caso di separazione con figli a chi spetta la casa coniugale
    La casa coniugale viene normalmente assegnata al coniuge con il quale i figli minori o comunque economicamente non autosufficienti vengono affidati o presso il quale vengono collocati.
  • In caso di separazione con figli a chi spetta la casa coniugale di proprietà di uno dei coniugi
    Anche nel caso in cui la casa coniugale sia di proprietà esclusiva di uno soltanto dei coniugi la stessa viene normalmente assegnata al coniuge con il quale i figli minori o comunque economicamente non autosufficienti vengono affidati o presso il quale vengono collocati.
  • In caso di separazione senza figli a chi spetta la casa coniugale di proprietà di uno dei coniugi
    Non essendoci in questo caso figli da “tutelare”, la casa viene assegnata al coniuge che ne è proprietario.
  • In caso di separazione con quale genitore stanno i figli minorenni
    Il principio generale è quello dell’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi, con collocamento presso uno di loro e diritto dell’altro coniuge, comunque, di incontrarli. Esclusivamente nell’ipotesi in cui l’affidamento condiviso sia ritenuto pregiudizievole nell’interesse del minore, il Giudice può disporre l’affidamento esclusivo a uno dei genitori.
  • Quando il padre separato può incontrare i figli
    Nel caso della separazione consensuale il padre può incontrare i figli nei giorni e secondo le modalità concordate dai coniugi. Nell’ipotesi della separazione giudiziale, invece, il padre può incontrarli nei giorni e secondo le modalità stabilite dal Tribunale.
  • Cosa fare se il padre separato non incontra i figli nei giorni prestabiliti – Cosa fare se il padre non tiene con sé i figli nei periodi prestabiliti
    Le circostanze di non incontrare i figli nei giorni definiti consensualmente o stabiliti dal Tribunale (si pensi, ad es., durante l’estate) possono configurare gravi inadempienze o comportamenti che comunque arrecano pregiudizio al minore ovvero ostacolano il corretto esercizio delle modalità di affidamento. Ebbene, a fronte di ciò, il Giudice può modificare i provvedimenti in vigore e, se del caso, ammonire il coniuge inadempiente, condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell’altro coniuge, condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Cosa fare se la madre impedisce al padre di incontrare i figli – Cosa fare se la madre limita il diritto del padre di tenere con sé i figli
    I comportamenti della madre che impediscono al padre di incontrare i figli nei giorni prestabiliti ovvero di tenerli con sé nei periodi determinati (si pensi, ad es., durante l’estate) possono configurare gravi inadempienze o comportamenti che comunque arrecano pregiudizio al minore ovvero ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. In presenza di tali comportamenti, allora, il Giudice può modificare i provvedimenti in vigore e, se del caso, ammonire la madre, condannarla al risarcimento danni nei confronti del minore o del marito, condannarla al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Il figlio maggiorenne può decidere con quale genitore vivere
    Il figlio maggiorenne può decidere con quale genitore vivere al di là degli accordi, eventualmente diversi, presi da questi ultimi e, ovviamente, può anche decidere di vivere per proprio conto.
  • Il figlio minorenne può decidere con quale genitore vivere
    Il figlio minorenne non può decidere con quale genitore vivere, ma, a partire dai 12 in poi e anche prima ove capace di discernimento, ha il diritto di essere ascoltato dal Giudice.
  • Nella separazione si possono cedere gli immobili
    In sede di separazione consensuale è consentito che un coniuge trasferisca la proprietà o altri diritti in favore dell’altro coniuge, ritenendosi che anche questo aspetto possa essere funzionale alla definizione dei loro rapporti, anche se spesso questi accordi vengono interpretati più che altro come impegni a trasferire. Può anche capitare che i trasferimenti siano concordati in favore dei figli.
  • In caso di separazione consensuale con cessione di beni i creditori possono fare la revocatoria
    I trasferimenti di beni effettuati tra i coniugi in occasione della separazione possono costituire oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del coniuge cedente.
  • In caso di separazione a chi spetta l’assegno unico ed universale
    L’assegno unico ed universale per i figli spetta al coniuge al quale i figli sono affidati o presso il quale sono collocati.
  • Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità
    Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto.
  • Il coniuge separato ha diritto all’eredità Il coniuge separato è erede
    Considerato che con la separazione lo stato coniugale comunque permane, il coniuge separato conserva i diritti ereditari e, quindi, concorre all’eredità del coniuge defunto, a condizione però che non gli sia stata addebitata la separazione.
  • Il coniuge separato ha diritto al tfr dell’altro coniuge
    No, il coniuge separato non ha alcun diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge.
  • In caso di separazione chi paga il mutuo – In caso di divorzio chi paga il mutuo
    La separazione e il divorzio non incidono sul coniuge tenuto al pagamento del mutuo per la casa coniugale, nel senso che continuerà ad essere obbligato al relativo pagamento quello tra loro che già lo era durante il matrimonio: con la conseguenza che, se lo erano entrambi i coniugi, continueranno ad esserlo, appunto, entrambi.
  • In caso di separazione chi paga le spese condominiali
    Salvo che non sia stato diversamente concordato in sede di separazione consensuale, le spese condominiali ordinarie restano a carico del coniuge al quale è assegnata la casa coniugale, mentre quelle straordinarie sono a carico del coniuge proprietario.
  • Nella separazione consensuale si può essere difesi da un solo avvocato
    Nella separazione consensuale i coniugi possono essere difesi anche dallo stesso unico avvocato.
  • Nella separazione quali sono le spese straordinarie
    Per spese straordinarie devono intendersi gli esborsi necessari a fare fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non determinabili a priori. Ormai, comunque, presso la maggior parte dei Tribunali sono applicati dei “Protocolli” che, nei limiti del possibile, predeterminano le spese straordinarie.
  • Durante la separazione si può convivere con un’altra persona
    Una volta celebrata la prima udienza, i coniugi possono iniziare la convivenza con un’altra persona, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi assistenziali che permangono in capo a ciascuno coniuge nei confronti dell’altro.
  • Il tradimento è causa di addebito della separazione
    Affinché l’adulterio possa essere considerato motivo di addebito della responsabilità della separazione è necessario che esso rappresenti la causa della crisi coniugale e non l’effetto di una crisi, in realtà, già in atto.
  • Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni
    L’adulterio può legittimare la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali (c.d. danni endofamiliari), sempre che alla violazione del dovere coniugale della fedeltà sia seguito un danno ingiusto e che tra la violazione ed il danno vi sia un nesso causale.
  • La moglie che ha subito violenza può avere il risarcimento dei danni
    La violenza fisica o quella psicologica legittimano la richiesta della moglie di ottenere dal marito (la cosa, ovviamente, vale anche al contrario) il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (c.d. danni endofamiliari).
  • Il padre che si disinteressa del figlio può essere condannato al risarcimento dei danni
    Il padre che abbia trascurato o si sia disinteressato del figlio può essere condannato al risarcimento dei danni in favore del figlio stesso (c.d. danni endofamiliari), sia patrimoniali (ad es., per la mancanza del contributo al mantenimento, che può avere determinato anche la perdita della possibilità di studiare), che non patrimoniali (ad es., per la sofferenza patita dal figlio per essere stato privato di beni fondamentali quali la cura, l’affetto e l’amore genitoriale).
  • Il coniuge separato perde l’assegno di mantenimento in caso di convivenza
    Nel caso di convivenza more uxorio il coniuge separato perde l’assegno di mantenimento in suo favore.
  • Cosa succede se il coniuge separato perde il lavoro
    Il coniuge separato onerato del pagamento dell’assegno di mantenimento nel caso in cui perda il lavoro non per questo è automaticamente liberato da tale onere, ma a tale fine deve necessariamente chiedere al Tribunale la revisione dell’obbligo a suo carico.
  • Il marito nullatenente deve pagare il mantenimento ai figli
    Il coniuge nullatenente non collocatario dei figli è comunque tenuto al mantenimento dei figli stessi.
  • Posso chiedere come sono spesi i soldi del mantenimento Posso chiedere il rendiconto dell’assegno di mantenimento
    Il coniuge onerato del pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli non può pretendere il rendiconto dell’utilizzo dell’assegno di mantenimento.
  • Dopo la separazione posso risposarmi
    No, dopo la separazione non ci si può risposare, a quest’ultimo fine è necessario addivenire al divorzio.

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