Recesso contratto, Risoluzione contratto

Le conseguenze (tra cui il recesso contratto) del mancato rispetto dei requisiti del contratto e dell’inadempimento delle obbligazioni con questo assunte riguardano esemplificativamente:

  • nullità contratto: quando il contratto è contrario a norme imperative, manca dei requisiti previsti dalla legge, ha una causa illecita;
  • annullamento contratto: se una delle parti era legalmente incapace di contrarre, se il consenso del contraente è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo;
  • rescissione contratto: se una delle parti ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota all’altra parte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona;
  • recesso contratto: per l’ipotesi in cui la relativa facoltà sia prevista dal contratto o dalla legge ovvero l’altra parte sia inadempiente;
  • risoluzione contratto per inadempimento: quando una delle parti non adempie agli obblighi assunti, purché questi non siano di scarsa importanza;
  • risoluzione contratto per impossibilità sopravvenuta: quando, per causa non imputabile alla parte, la prestazione che questa si era impegnata ad eseguire è divenuta impossibile;
  • risoluzione contratto per eccessiva onerosità: quando, per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa);
  • risarcimento del danno, pagamento della penale o della caparra confirmatoria: quando dall’inadempimento (totale o parziale) di una parte alle obbligazioni assunte con il contratto l’altra parte abbia subito un danno, quando sia stata preventivamente concordata una certa somma a titolo di risarcimento danni e quando al momento della conclusione del contratto sia stata corrisposta una certa somma per garantire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Domande/Risposte relative a impugnazione, recesso e inadempimento del contratto

Ferme restando le problematiche ricordate alla pagina “Contratto in generale“, di seguito sono riportate le risposte ad alcuni degli interrogativi in questo ambito più spesso sollevatici dai clienti.

  • Quando si può impugnare un contratto
    Ebbene, diverse sono le ipotesi in cui il contratto può essere impugnato: così, ad esempio, se è stato firmato da un minore di età o da un soggetto incapace di intendere, sia in maniera permanente (si pensi all’interdetto) che temporanea (si pensi a chi è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), o nelle ipotesi di minaccia fisica o psicologica oppure perché manca taluno degli elementi essenziali del contratto (causa, oggetto, forma) oppure ancora perché il contratto è contrario a norme imperative dell’ordinamento.
  • Quando si può impugnare un atto notarile
    La risposta al precedente quesito vale, sostanzialmente, anche per l’atto notarile.
  • Quando si può chiedere la risoluzione del contratto
    La risoluzione del contratto si può chiedere nei seguenti casi:
    • inadempimento, per così dire “grave”, di una delle parti ad alcune delle obbligazioni assunte;
    • impossibilità sopravvenuta, ossia quando la prestazione a carico di una delle parti è divenuta impossibile da eseguire;
    • eccessiva onerosità sopravvenuta, cioè quando la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
  • Quando si può recedere dal contratto
    Sempre che il contratto non abbia ancora avuto un principio di esecuzione, il recesso può essere esercitato quando la relativa facoltà è prevista dal contratto stesso o dalla legge ovvero quando l’altra parte è inadempiente. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
  • Quando si può annullare un contratto
    Alcune delle ipotesi più frequenti nelle quali si può chiedere l’annullamento di un contratto sono l’incapacità legale, l’incapacità naturale, l’errore, la violenza, il dolo.
  • Quando si può chiedere la nullità di un contratto
    La nullità si può chiedere quando il contratto è contrario a norme imperative, difetta dei suoi requisiti essenziali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma), la causa o i motivi sono illeciti ovvero l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
  • Quando si può chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento di un contratto
    In caso di inadempimento di un contratto il risarcimento dei danni può essere chiesto se ed in quanto i danni effettivamente siano stati subiti e possano essere provati nel loro ammontare.

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Novità giurisprudenziali

  • 14.05.2021 – Cassazione Civile – sez. III – ordinanza n. 13145/21 – Nel rapporto di mandato la prova del ricevimento della raccomandata di recesso ricade sul mandante
    La comunicazione di recesso dal contratto di mandato fiduciario, da eseguirsi mediante lettera raccomandata per accordo contrattuale intervenuto tra le parti, è un atto unilaterale recettizio che, in mancanza di diversa pattuizione convenzionale, segue le regole generali, per cui lo stesso produce i suoi effetti nel momento in cui il destinatario lo riceve o ne abbia presuntiva avuto conoscenza.

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