Tutela del debitore

Una delle problematiche affrontate dagli Avvocati del nostro studio civilista è quella della tutela del debitore di somme di denaro.

Il debitore, proprio perché tale, è tenuto a fare fronte alle proprie obbligazioni, anche se questo, però, non significa che sia privo di tutela, tutt’altro.

È vero, infatti, che il principio generale è che egli risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Ciò non toglie, tuttavia, che detto principio soffra di alcune limitazioni.

Occorre considerare, difatti, che vi sono alcuni beni impignorabili (non aggredibili, cioè, da parte del creditore), in via assoluta o relativa.

Tra i primi rientrano, ad es., i crediti alimentari (tranne che per cause di alimenti), l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie della cucina, il frigorifero, la lavatrice, gli armadi, la polizza vita, il fondo patrimoniale (se il creditore sa che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia), l’usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minorenne.

Tra i secondi (beni relativamente impignorabili), invece, rientrano, sempre a titolo esemplificativo, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del fondo stesso.

Ancora, la prima casa non è pignorabile da parte dell’Agenzia Entrate Riscossioni e lo stipendio o la pensione sono pignorabili da qualunque creditore soltanto entro determinati limiti.

Inoltre, il debitore può evitare il pignoramento di cose depositando all’Ufficiale Giudiziario, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro pari all’importo del credito per cui si procede nei suoi confronti aumentato di due decimi.

Laddove, poi, il valore dei beni pignorati sia superiore alle spese di esecuzione ed alle somme dovute al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento.

Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati, invece, può chiedere di sostituire a questi ultimi una somma di denaro pari alle spese di esecuzione ed alle somme dovute al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, ponendo in essere così quella che tecnicamente viene indicata come “conversione” del pignoramento.

Occorre considerare, per di più, che il creditore non può ingiustificatamente frazionare il credito ponendo in essere contro il debitore più azioni che traggano origine della stessa obbligazione e che, in generale, egli non può aggravare la posizione del debitore.

Da ultimo, il consumatore ed il piccolo imprenditore che versino in una situazione di perdurante indebitamento possono ricorrere allo strumento della composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Novità giurisprudenziali

  • 17.01.2022 – Cassazione civile – sez. III – ordinanza n. 1168/2022 – Sulla proponibilità in giudizi separati delle domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti: ammissibilità e preclusione – Le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex articolo 183 del Cpc, riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex articolo 101, comma 2, del cpc.
  • 17.12.2021 – Cassazione civile – sez. I – ordinanza n. 40681/2021 – In caso di estinzione di un’obbligazione da parte del debitore mediante un atto costituente un mezzo anormale di pagamento è necessario analizzare la funzione della clausola contrattuale – Al fine di escludere che l’estinzione di un’obbligazione da parte del debitore sia avvenuta mediante un atto costituente un mezzo anormale di pagamento, non è sufficiente accertare che questa possibilità sia stata prevista dalle parti all’atto della stipulazione del contratto, ma bisogna considerare anche la funzione della clausola contrattuale, e cioè verificare, in base al comportamento delle parti anche successivo alla stipulazione, se una simile pattuizione sia stata da esse voluta a tutela dell’interesse del debitore, che non può normalmente liberarsi se non effettuando il pagamento, ovvero di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente dal soddisfacimento del credito vantato, dovendo altrimenti ritenersi che essa costituisca uno strumento contrattuale preordinato ad assicurare al creditore la possibilità di sottrarsi alla legge del concorso.
  • 06.10.2021 – Cassazione civile – sez. II -ordinanza n. 27089/2021 – Eccezione di frazionamento del credito  rilevabile di ufficio – Salvo il giudicato interno, l’eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l’esistenza di un interesse alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all’opposto un termine per replicare all’eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria dall’opponente).
  • 20.09.2021 – Cassazione civile – sez. VI – ordinanza n. 25413/2021- Principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, azionabilità di pluralità di diritti di credito al momento dell’avvio dell’azione giudiziale – Perché si possa invocare il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata. Diversamente, tale principio non può trovare applicazione nel caso in cui il creditore (sia pure con riferimento ad un medesimo rapporto obbligatorio), agisca in giudizio solo ed esclusivamente per il singolo credito di cui sia già divenuto titolare, e solo successivamente agisca in giudizio, per l’ulteriore credito di cui sia divenuto titolare soltanto successivamente: Infatti, in tale ultimo caso, non si è al cospetto di alcuna parcellizzazione processuale di più diritti di credito, bensì solo ed esclusivamente della legittima scelta del creditore di richiedere l’accertamento e la tutela processuale dei diritti di credito di cui egli è divenuto titolare a mano a mano che tali diritti risultino non solo presenti nella sua sfera giuridica, ma anche giudizialmente tutelabili, ovvero esigibili anche in sede processuale.
  • 30.06.2021 – Cassazione civile – sez. II – ordinanza n. 18562/2021 – Non è consentito al creditore di un « unico rapporto obbligatorio » di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento – Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un « unico rapporto obbligatorio », di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell’obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento.

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