Avvocato Bari consumatore

La tutela del consumatore viene assicurata rispetto alle problematiche con, ad esempio, le società di telecomunicazione ed elettriche, le banche e le assicurazioni, a quelle relative alle vendite nei locali commerciali e a distanza come disciplinate dal Codice del consumo, a quelle conseguenti al rapporto con i professionisti ed al danno da “vacanza rovinata” nei confronti del tour operator e/o dell’agenzia di viaggi.

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Contatti

Contattate gli Avvocati civilisti del nostro studio legale presso la sede di Bari, le caratteristiche principali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.

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Novità giurisprudenziali

  • 08/07/2015 – Cassazione civile sez. VI 08 luglio 2015 n. 14288 Nel settore del gioco d’azzardo autorizzato, sebbene sussista solamente un modesto rischio a carico dello scommettitore in ragione della scarsa entità della posta giocata a fronte di vincite enormemente superiori, si applica la disciplina a tutela del consumatore (fattispecie in cui un uomo aveva citato in giudizio la SNAI chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di vincita del jackpot relativa ad una giocata alla video lotteria. Nella specie, l’attore aveva proposto la domanda dinanzi al giudice competente in base alla sua residenza).
  • 08/07/2015 – Cassazione civile sez. VI 08 luglio 2015 n. 14287 La disciplina relativa al foro del consumatore – esclusivo e speciale, e, come tale, prevalente rispetto ai fori individuati alla stregua degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. – è applicabile anche ai contratti di video lotteria, configurandosi le attività dei concessionari che consentono agli utilizzatori di parteciparvi, dietro corrispettivo, come prestazione di servizi ex art. 49 del Trattato CE. L’applicabilità della suddetta disciplina, peraltro, è da ritenersi preclusa solo qualora ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che concretamente caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività.
  • 22/05/2015 – Cassazione civile sez. VI 22 maggio 2015 n. 10679 Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
  • 08/05/2015 – Cassazione civile sez. III 08 maggio 2015 n. 9317 Deve essere esclusa la responsabilità del tour operator per i danni occorsi ad un viaggiatore nel corso di un escursione (nella specie, caduta da un dromedario) allorchè sia accertato che il tour operator abbia svolto un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto di un’escursione.
  • 12/01/2015 – Tutela del consumatore, competenza per territorio, Cass. civ., sez. VI, 12/01/2015 n. 181 In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, c.p.c., e 14, comma 2, del d.lg. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lg. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.
  • 28/10/2014 – Tutela del consumatore, contratti negoziati fuori da locali commerciali, Cass. civ., sez. VI, 28/10/2014 n. 22863 Le negoziazioni che si svolgano nell’ambito degli stands allestiti dagli operatori all’interno di una fiera o di un salone di esposizione non sono assoggettabili alle disposizioni dell’art. 1, 1 comma, d. lg. n. 50/1992, pur se si tratti di luoghi ai quali il pubblico possa liberamente accedere. In questi casi da un lato l’attività imprenditoriale non può propriamente ritenersi esterna alla sede dell’impresa, trattandosi di attività solo temporaneamente dislocata in luogo diverso dalla sede legale e dall’ordinaria sede commerciale. Dall’altro lato non si può in linea di principio affermare che il consumatore che acceda di sua iniziativa allo stand fieristico ed ivi concluda un affare si possa considerare in situazione tale da venire sorpreso e colto impreparato dalle offerte commerciali in cui si imbatte, dato che normalmente vi si reca proprio per conoscere e valutare tali offerte (fattispecie relativa all’acquisto di un gommone in uno stand fieristico).
  • 27/05/2014 – Consumatore – competenza per territori – Cass. civ., sez. VI, 27/05/2014 n. 11860 La competenza – relativa ad una controversia che concerne un contratto per l’acquisto di strumenti finanziari negoziato fuori dai locali commerciali – va determinata ai sensi dell’art. 63 del codice del consumo (d.lg. 6 settembre 2005, n. 206), che resta applicabile in quanto l’art. 46 del codice esclude – con riguardo ai contratti relativi a strumenti finanziari – l’applicabilità delle sole norme contenute nella sezione prima dello stesso capo, concernenti la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, e non anche delle norme contenuto nella sezione terza, del capo cui entrambe appartengono.
  • 30/04/2014 – Consumatore – Obbligazioni e contratti – Clausole abusive o Corte di Giustizia UE, sez. IV, 30/04/2014 n. 26 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia fra due consumatori ungheresi ed un banca in merito all’interpretazione di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera).
  • 24/01/2014 – TUTELA DEL CONSUMATORE – Contratti – in genere – Cassazione civile sez. VI 24 gennaio 2014 n. 1464 Nelle controversie tra consumatori e professionisti (nella specie tra avvocato e cliente) la competenza territoriale esclusiva spetta, ex art. 1469-bis c.c., al giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, ritenendosi vessatorie le clausole con le quali si individua come sede del foro competente una diversa località. A beneficiare di tale disciplina è il consumatore, da intendersi come la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
  • 06/12/2013 – TUTELA DEL CONSUMATORE – Informazioni obbligatorie da dare al consumatore –
    Cassazione civile sez. II 06 dicembre 2013 n. 27404 
    La disciplina prevista dalla Legge 10 aprile 1991 n 126 (Norme per l’informazione del consumatore), resa pienamente vigente dal d.m. n. 101/1997, non identifica, e non consente di identificare, un obbligo del venditore di consegnare unitamente al bene venduto una etichetta o la scheda prodotto, cioè quella scheda che riporti le indicazioni di cui all’art. 1 della legge citata. L’obbligo di consegnare la “scheda prodotto” all’atto della vendita (ovvero al momento della consegna dei prodotti), è stato introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 1/2004 del 3 agosto 2004 (nella specie, relativa ad un contratto stipulato nel dicembre del 2000 avente ad oggetto la vendita di un tavolo di legno, la Corte ha respinto al domanda attorea diretta ad ottenere la risoluzione del contratto per la mancata consegna di una scheda informativa del prodotto).
  • 04/11/2013 – COMPETENZA CIVILE – Competenza per territorio – consumatore – Cassazione civile sez. VI 04 novembre 2013 n. 24731 In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Conseguentemente, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura.

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