Avvocato Bari legge Pinto
Il nostro studio legale civilista è particolarmente attivo nella tutela dei diritti dei cittadini a conseguire quella che tecnicamente viene definita “equa riparazione” in conseguenza dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (indicati anche come “processi”, “cause”, “giudizi”,”procedure”, ecc.), in forza della cosiddetta “legge Pinto”.
Si tratta dell’unico strumento di cui si dispone per fare valere le lungaggini della giustizia italiana, da anni ripetutamente sanzionata a livello europeo per i suoi tempi biblici.
Infatti, chi è stato parte di un procedimento giudiziario civile (anche di lavoro o previdenziale), penale o amministrativo durato al di là di alcuni limiti temporali (v. oltre) ha la possibilità di ottenere la condanna del Ministero competente (varia a seconda dei casi) al pagamento di un indennizzo (non un risarcimento) in ragione di ciascun anno di ritardo di quel procedimento (v. oltre).
Tale indennizzo spetta a prescindere:
- dalla qualità del soggetto in questione, ossia persona fisica, persona giuridica (ad esempio: società, condominio, ecc.);
- dal ruolo rivestito nel procedimento, ossia attore o ricorrente (la persona che ha iniziato la causa civile), convenuto o resistente (il soggetto che è stato citato in giudizio dall’attore o dal ricorrente), terzo chiamato (colui che, in un momento successivo, è stato citato in giudizio dall’attore o ricorrente ovvero dal convenuto o resistente), imputato (persona accusata di un reato nel processo penale), parte civile (soggetto danneggiato dal reato che intende proporre nel giudizio penale la richiesta di risarcimento del danno), responsabile civile (soggetto che, pur non essendo autore del reato, è tenuto per legge al risarcimento del danno conseguente al reato);
- dall’esito del procedimento, vittorioso o meno;
- dal valore della controversia.
I limiti di durata decorsi i quali il processo viene considerato “eccessivamente lungo” e, quindi, le parti possono avanzare la richiesta di pagamento dell’indennizzo in virtù della “legge Pinto” sono:
- tre anni per il primo grado;
- due anni per il secondo grado;
- un anno per la cassazione (giudizio di legittimità);
con la precisazione che, in ogni caso, occorre sempre avere riguardo alle caratteristiche del caso concreto.
L’ammontare dell’indennizzo può variare a seconda dei casi (diversi, infatti, sono i fattori che vengono in considerazione), con la precisazione, però, che l’indennizzo non può superare la sorte capitale del procedimento di cui si discute (c.d. procedimento presupposto o sottostante).
Il provvedimento con il quale, in caso di accoglimento della relativa istanza, viene ingiunto al Ministero competente il pagamento dell’indennizzo è, per espressa previsione normativa, emesso entro trenta giorni dal deposito dell’istanza medesima.
Contatti
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Novità giurisprudenziali
- 21.03.2019 – Cassazione Civile sez. II – ordinanza n. 8053 – Il cessionario di un credito può chiedere l’equa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento –
- 04.02.2019 – Cassazione civile sez. VI-2 ordinanza n. 3205 – Gli Ermellini sulla proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del giudizio presupposto
- 04.02.2019 – Cassazione civile sez. VI-2 ordinanza n. 3204 – Irragionevole durata del processo e proposizione di successive domande di equa riparazione
- 04.01.2018 – Cassazione civile sez. II n. 63 – La dichiarazione di perenzione del giudizio del Giudice amministrativo non esclude il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo
- 27.10.2017 – Cassazione civile sez. II n. 25606 – La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo deve essere valutata in riferimento alla durata complessiva del processo
- 13.10.2017 – Cassazione civile sez. II n. 24190 – Possibile negazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo in caso di lite temeraria
- 19/02/2016 – Corte Costituzionale 19 febbraio 2016 n. 36 È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, l’art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla l. n. 89 del 2001. (La Corte ha invece ritenuto inammissibili o infondate altre questioni relative ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 l. n. 89 del 2001).
- 03/09/2015 – Cassazione civile sez. VI 03 settembre 2015 n. 17549 In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, convertito – in legge n. 134/12, la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda. Pertanto, la Corte d’appello, adita con l’opposizione ai sensi dell’art. 5-ter stessa legge, ove ritenga di non essere investita della competenza a provvedere non può rigettare la domanda, ma deve declinare la competenza e, indicato il diverso giudice competente, deve fissare il termine di riassunzione del procedimento innanzi a lui, in applicazione dell’art. 50 c.p.c..
- 03/08/2015 – Cassazione civile sez. VI 03 agosto 2015 n. 16313 Il diritto all’equo indennizzo per superamento del termine di ragionevole durata del processo non deve essere riconosciuto automaticamente ogniqualvolta il processo sia durato oltre termini prefissati aritmicamente o statisticamente, ma soltanto tenuto conto, caso per caso, di tutti gli elementi della fase giudiziale (come ad esempio il risultato ottenuto rispetto alla domanda proposta).
- 03/08/2015 – Cassazione civile sez. VI 03 agosto 2015 n. 16313 Il superamento del termine di ragionevole durata del processo non comporta obbligatoriamente il riconoscimento dell’equa riparazione. Una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89/2001, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
- 23/07/2015 – Corte Costituzionale 23 luglio 2015 n. 184 Penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 6 Cedu, una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, viene da sé che l’equa riparazione avrà ad oggetto, non soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica “processo”, ma anche le attività procedimentali che la precedono, ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l’azione. Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 2 bis l. n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.
- 17/07/2015 – Cassazione civile sez. VI 17 luglio 2015 n. 15117 In tema di indennizzo per ingiusta durata del processo, il risultato della liquidazione non deve mai tradursi in una sostanziale locupletazione a vantaggio del soggetto istante, per cui va evitato che tra il danno effettivamente subìto e la somma liquidata quale equo indennizzo, sussista un differenziale di sovracompensazione, e ciò anche se il giudizio presupposto non aveva carattere bagatellare.
- 14/07/2015 – Cassazione civile sez. VI 14 luglio 2015 n. 14750 Ai fini dell’accertamento del termine ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) da una parte e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza, sicché, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo propri del giudice, è necessario individuare la durata comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla pendenza del giudizio e, dunque, sulla misura dell’indennizzo da riconoscere.
- 27/04/2015 – Cassazione civile sez. VI 27 aprile 2015 n. 8540 Con riferimento all’equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), la durata standard dell’espropriazione immobiliare non può includere i tempi tecnici imposti dall’iterazione dei tentativi di vendita andata deserta per mancanza di offerenti, sicché detti esperimenti, se correttamente e tempestivamente effettuati, devono essere sottratti dal tempo complessivo della procedura su cui operare il giudizio di durata ragionevole del processo.
- 10/04/2015 – Cassazione civile sez. VI 10 aprile 2015 n. 7245 .In caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio presupposto sia stato promosso dal Condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini all’ente di gestione, ma senza che questi siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei condomini
- 04/03/2015 – Ragionevole durata del processo, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2015 n. 4437 Anche in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo la parte attrice può disporre del quantum della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico-normativi che ne condizionano l’ammissibilità, nel senso che tali fatti essa non può selezionare e tacere a suo piacimento senza incorrere nella relativa sanzione. La parte, pertanto, ha l’onere di precisare l’intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi di durata conforme agli standard di ragionevolezza. Assolto che sia tale onere, il giudice deve procedere alla valutazione unitaria della durata del processo, anche se nel formulare la domanda la parte si sia precipuamente riferita ai soli segmenti processuali in cui, a suo avviso, sarebbe stato superato il limite di durata ragionevole.
- 03/03/2015 – Eccessiva durata del processo, Cass. civ., sev. VI, 03/03/2015 n. 4282 La disciplina dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato, stante l’estraneità e irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile; vi fanno eccezione le cause riguardanti sanzioni tributarie assimilabili a sanzioni penali per il loro carattere afflittivo, che sia a tal punto significativo da farle apparire alternative a una sanzione penale ovvero a una sanzione che, in caso di mancato adempimento, sia commutabile in una misura detentiva, e quelle che pur essendo riservate alla giurisdizione tributaria sono riferibili alla “materia civile”, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali, ovvero le richieste di rimborso di somme, rifluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche. Tra queste ultime non rientrano le controversie riguardanti il rimborso di imposte che il privato ritenga indebitamente trattenute, poiché il relativo diritto non è accertato secondo i principi di diritto civile sulla ripetizione di indebito, ma in base all’esistenza o meno del potere impositivo.
- 26/01/2015 – Eccessiva durata del processo, Cass. civ., sez. VI, 26/01/2015 n. 1382 Deve essere rimessa alla decisione delle sezioni unite la valutazione di come coordinare il principio dell’unicità dei giudizi di cognizione ed esecuzione, applicabile anche in ordine al computo del tempo ai fini della valutazione della durata ragionevole od irragionevole di un processo con la previsione di un termine di decadenza, così come stabilito nell’art. 4 della legge n. 89 del 2001 nella versione ratione temporis applicabile ovvero quella in vigore fino alla modifiche apportate dall’art.55, comma 2 d.l. n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012, di sei mesi decorrente dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva; nonché se il dies a quo costituito dalla “decisione definitiva” così come indicato dall’art. 4 ai fini del computo del termine semestrale di decadenza possa ritenersi applicabile alla pronuncia passata in giudicato nel giudizio di cognizione, quando esso abbia avuto una durata irragionevole o invece debba identificarsi soltanto con la decisione conclusiva della successiva fase di esecuzione forzata; in quest’ultima ipotesi come computare la fase di quiescenza del procedimento, successiva alla conclusione definitiva del giudizio di cognizione ed anteriore all’instaurazione del giudizio di esecuzione.
- 24/12/2014 – Eccessiva durata del processo, Cass. civ., sez. VI, 24/12/2014 n. 27389 In tema di equa riparazione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice incompetente, costituisce un evento idoneo ad impedire la decadenza prevista dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001, secondo cui domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il processo presupposto, è divenuta definitiva, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente.
- 03/12/2014 – Eccessiva durata del processo, Cass. civ., sez. VI, 03/12/2014 n. 25619 In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all’indennizzo spetta anche alla parte rimasta contumace poiché la decisione è comunque destinata ad esplicare effetti nei suoi confronti, sicché, in caso di eccessivo ritardo nella definizione del giudizio, è causa di disagio psicologico. Né rileva la natura penale del giudizio presupposto, nel cui ambito la contumacia non costituisce indice di disinteresse dell’imputato per la pendenza del processo e per il suo esito, ma può rispondere ad una precisa e legittima scelta difensiva, ferma, peraltro, la possibilità di valutare la sua influenza sui tempi del procedimento ex art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
- 02/09/2014 – Giusto processo – Durata ragionevole – Cass., sez. VI, 02/09/2014 n. 18498 L’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della domanda, se l’effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (e in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante) indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso,la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole.
- 05/06/2014 – Giusto processo – Durata ragionevole – Cass., sez. VI, 05/06/2014 n. 12744 In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo la Corte di Appello deve affrontare concretamente la questione della condotta della parte in occasione del processo presupposto, non potendo limitarsi ad invocare la prescrizione del reato, intervenuta già nel corso del giudizio di primo grado quando non era ancora spirato il termine di ragionevole durata del processo, per escludere la sofferenza dell’imputato per la protrazione dello stesso e, quindi, il diritto al risarcimento.
- 19/03/2014 – Equa riparazione – Indennizzo – Ritardo nel pagamento – Cass., SS.UU., 19/03/2014 n. 6312 In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna “Pinto” definitivo, pronunciato ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l’adempimento spontaneo della P.A. – ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all’intervenuta promozione dell’azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all’art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive.
- 14/01/2014 – GIUSTO PROCESSO – Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi – Cassazione civile sez. un. 14 gennaio 2014 n. 585 Al contumace dev’essere riconosciuto, in quanto parte del giudizio, il diritto ad ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio. L’art. 6 della Cedu attribuisce tale diritto a “ogni persona”, relativamente alla “sua causa”, mentre la l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, assicura un’equa riparazione a chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione di quel principio. La tutela è dunque apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Risulta pertanto arbitrario escludere il contumace dalla garanzia di ‘ragionevole durata’, che l’art. 111 cost. inserisce tra quelle del “giusto processo”.
- 07/01/2014 – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Disciplina dei magistrati – illeciti disciplinari: fattispecie – Cassazione civile sez. un. 07 gennaio 2014 n. 69 La durata eccessiva del processo danneggia direttamente le parti e compromette l’immagine della magistratura, per cui i ritardi con cui un magistrato deposita i provvedimenti possono essere considerati rilevanti sul piano disciplinare.
- 19/09/2013 – GIUSTO PROCESSO – Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi PRESCRIZIONE E DECADENZA – Cassazione civile sez. I 19 settembre 2013 n. 21471 La prescrizione ordinaria decennale si applica anche all’azione di equo indennizzo in quanto tutela un diritto avente natura pecuniaria e, come tale, soggetto all’estinzione per inattività del titolare come altra ogni azione risarcitoria.
- 16/09/2013 – GIUSTO PROCESSO – Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi – Cassazione civile sez. VI 16 settembre 2013 n. 21066 Ai fini della determinazione della durata ragionevole di un processo instaurato ai sensi della legge Pinto al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla l. 24 marzo 2001 n. 89 per l’irragionevole durata di un altro processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio (in Corte di appello e in Cassazione) deve essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
- 26/06/2013 – GIUSTO PROCESSO – Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi – Cassazione civile sez. VI 26 giugno 2013 n. 16028 Il diritto all’equa riparazione, riconosciuto dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è configurabile anche in relazione al processo di esecuzione forzata ed a favore di tutte le parti del processo medesimo. Ne consegue che è legittimato a chiedere l’indennizzo anche il creditore interventore, senza che possa avere rilevanza ostativa la circostanza che lo stesso creditore, a distanza di un apprezzabile periodo dal suo intervento, abbia deciso di rinunciare alla pretesa esecutiva.
- 02/01/2013 – GIUSTO PROCESSO – Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi – Cassazione civile sez. VI 02 gennaio 2013 n. 1 La procedura prevista dalla Legge Pinto è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto (nella specie, la Corte ha specificato che in un procedimento di equa riparazione, la durata complessiva dei due gradi di giudizio -Corte d’appello e Cassazione-, per essere ritenuta ragionevole, non deve eccedere i 2 anni).