Miglior avvocato divorzista?

No, ma credibile e pragmatico

Per cercare l’avvocato che si occupa di diritto di famiglia, talvolta gli utenti in rete utilizzano espressioni tipo “Miglior avvocato divorzista Bari” o “Miglior avvocato matrimonialista Bari” o “Migliore avvocato separazione Bari”.

Ebbene, sono, queste, espressioni per lo più coincidenti, che individuano l’avvocato civilista che si occupa delle problematiche della famiglia, tra le quali la parte preponderante è rappresentata da separazione e divorzio, con tutte le implicazioni che queste comportano, dall’affidamento dei figli minorenni all’assegnazione della casa coniugale, dal riconoscimento di un assegno di mantenimento o di un assegno di divorzio in favore dell’altro coniuge al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni o economicamente non autosufficienti, dallo scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni allo scioglimento del fondo patrimoniale, dalla divisione dei beni intestati ad entrambi i coniugi alla cessione di alcuni beni in favore dell’altro coniuge.

Un aspetto fondamentale, poi, è rappresentato dalla decisione che il cliente deve assumere se procedere con la separazione consensuale o con la separazione giudiziale (quest’ultima soprattutto in presenza di circostanze che legittimano la richiesta di separazione con addebito della responsabilità) ovvero con il divorzio consensuale (tecnicamente, divorzio congiunto) o con il divorzio giudiziale.

I clienti, peraltro, spesso parlano di divorzio laddove, invece, sarebbe più corretto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Il divorzio propriamente detto, infatti, riguarda unicamente il matrimonio civile, mentre nel caso del matrimonio religioso tecnicamente si parla, appunto, di cessazione degli effetti civili  del matrimonio.

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Novità giurisprudenziali

  • 12/07/2016 – Cassazione civile sez. VI 12 luglio 2016 n. 14175In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
  • 30/06/2016 – Cassazione civile sez. I 30 giugno 2016 n. 13435In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dall’art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. (Nella specie, la S.C., disposta la revocazione di una sua precedente decisione e procedendo al giudizio rescissorio, ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto l’inadeguatezza dei genitori da un singolo episodio di abbandono della figlia minore nell’auto parcheggiata sotto casa, benché fosse stata successivamente esclusa qualsivoglia situazione di pericolo derivata da tale situazione, nonché da un riferimento, affatto generico, all’avanzata età di questi ultimi). (Revocazione cassa con rinvio, Corte Cass., 08/11/2013).
  • 14/06/2016 – Cassazione civile sez. VI 14 giugno 2016 n. 12218Il coniuge obbligato non è esonerato nei confronti dell’altro coniuge, ove questi riceva forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie quando tale aiuto si sia reso necessario dalla esiguità del reddito del beneficiario.
  • 14/06/2016 – Cassazione civile sez. I 14 giugno 2016 n. 12259Il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado.
  • 11/09/2015 – Cassazione civile sez. I 11 settembre 2015 n. 17971In tema di convivenze more uxorio in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se quest’ultimo non è proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile. Egli, peraltro, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche nell’ipotesi in cui proprietario esclusivo sia l’altro convivente.
  • 19/08/2015 – Cassazione civile sez. I 19 agosto 2015 n. 16909L’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la, loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutti leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili. In particolare, l’accordo mediante il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano la vendita a terzi del bene immobile (e, segnatamente, come nella specie, di quello che costituisce la casa familiare) e l’attribuzione del ricavato pro parte a ciascun coniuge, in proporzione del denaro che abbia investito nel bene stesso, dà vita ad un contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c., è caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali a pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
  • 09/06/2015 – Cassazione civile sez. I 09 giugno 2015 n. 11870L’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell’ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell’onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato il diritto all’assegno alla richiedente, non avendo questa fornito alcuna prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio) (Rigetta, App. Bari, 12/07/2010).
  • 27/05/2015 – Cassazione civile sez. I 27 maggio 2015 n. 10942Non possono essere rimborsate le spese fatte da un coniuge sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro, anche quando incrementano il valore del bene, se avvenute in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.
  • 24/02/2015 – Famiglia, fondo patrimoniale, Cass. civ., sez. VI, 24/02/2015 n. 3738Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia; è quindi erronea la decisione della sentenza di merito secondo cui, trattandosi di credito di natura tributaria, si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare. Va invece accertato in fatto, se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea a escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare questi bisogni. In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.
  • 23/02/2015 – famiglia, fondo patrimoniale, Cass. civ., sez. VI, 23/02/2015 n. 3568La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell’art. 64 r.d. n. 267 del 1942, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
  • 20/01/2015 – famiglia, adozione, Cass. civ., sez. I, 20/01/2015 n. 881In tema di adottabilità del minore, occorre contemperare il principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, con conseguente ricorso allo stato di adottabilità come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato, con l’esigenza dell’acquisto o di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare.
  • 21/11/2014 – famiglia, rapporti patrimoniali tra i coniugi, Cass. civ., sez. I, 21/11/2014 n. 24867L’art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, nel prevedere che, a partire dal 15 gennaio 1978, rimanessero esclusi dall’applicazione del regime legale della comunione i beni dei coniugi già uniti in matrimonio soltanto qualora uno di essi avesse effettuato, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, una specifica dichiarazione negoziale di volontà contraria all’applicazione del regime legale (ricevuta da notaio o dall’ufficiale dello stato civile) ha voluto determinare un passaggio temporalmente netto al nuovo regime legale, sicché la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di uno dei coniugi, che sia stata successivamente abbandonata, non può ritenersi equipollente alla formalità prescritta dalla legge poiché non dimostra una inequivoca scelta in senso contrario e, dunque, non osta all’applicazione del nuovo regime della comunione legale dei beni.
  • 31/10/2014 – Famiglia, fondo patrimoniale, Cass. civ., sez. III, 31/10/2014 n. 23163In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi a un immobile facente parte del fondo patrimoniale.
  • 11/07/2014 – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Fondo patrimoniale – Esecuzione – Cass. civ., sez. III, 11/07/2014 n. 15886In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 c.c., per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
  • 10/06/2014 – Filiazione – Inseminazione artificiale o fecondazione assistita – Corte cost. 10/06/2014 n. 162Alla luce del dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 ‘di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umanà (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis. Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell’art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole ‘in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3’, e dell’art. 12, comma 1, di detta legge.
  • 26/05/2014 – Adozione – Condizioni di adottabilità – Cass. civ., sez. I, 26/05/2014, n. 11758L’adozione di minori ha come fine primario quello di procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea, ma rappresenta un’extrema ratio, giacché l’obiettivo primario della legge n. 183/1984 è quello di garantire il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia di origine. Tale principio impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano comunque la capacità di allevare ed educar i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico.
  • 22/01/2014 – MATRIMONIO – Famiglia di fatto (convivenza tra persone non sposate) –
    Cassazione civile sez. I 22 gennaio 2014 n. 1277
    In tema di regolazione dei rapporti patrimoniali in una convivenza more uxorio, la parte che risulta disporre di un reddito elevato e che compie una dazione di denaro al convivente che risulti privo di reddito proprio, adempie a un dovere morale e sociale ai sensi dell’art. 2034 c.c. in quanto, in tema di convivenza fuori dal vincolo di coniugio, la nozione di famiglia non deve limitarsi alle sole nozioni basate sul matrimonio, ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto (quali, come nel caso di specie, una stabile convivenza tra due persone) che devono essere compresi tra le formazioni sociali nelle quali si deve ricondurre ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire, ex art. 2 Cost., il libero sviluppo della persona umana.
  • 08/01/2014 – DIVORZIO – Assegno all’ex coniuge – Cassazione civile sez. I 08 gennaio 2014 n. 129L’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la corresponsione di un assegno divorzile in ragione dell’acquisto in leasing, da parte della richiedente, di una autovettura Mercedes SLK, ritenuta indicativa di una situazione di benessere, della rinuncia da parte della stessa al mantenimento dell’impiego per non subire una decurtazione del reddito, rinuncia giudicata incompatibile con una situazione di difficoltà economica, e, infine, della convivenza more uxorio della donna con un altro uomo, che costituiva un ulteriore elemento di conferma della adeguatezza dei redditi a sua disposizione).
  • 02/01/2014 – Convivenza more uxorio – rilevanza ai fini del possesso – Cassazione civile sez. II 02 gennaio 2014 n. 7In considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatto, la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. L’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio; tale principio trova applicazione anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene.

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