Miglior avvocato successioni?
No, ma pratico e concreto
Nelle questioni ereditarie e successorie spesso è necessario l’intervento di un avvocato civilista, che talvolta nelle ricerche in rete gli utenti individuano utilizzando espressioni tipo “Miglior avvocato successione Bari” o “Miglior avvocato eredità Bari” o “Miglior avvocato causa ereditaria Bari”.
Molte sono le problematiche aventi ad oggetto l’eredità, soprattutto dei genitori: e ciò non soltanto quando il testamento manchi, ma anche quando il testamento sia stato lasciato.
Basti pensare, ad esempio, alle vicende in cui i genitori abbiano:
- donato qualcosa a qualcuno dei figli e non anche agli altri o quanto meno non nella stessa misura;
- economicamente aiutato i figli in maniera sensibilmente diversa;
- consentito a taluni dei figli di utilizzare in via esclusiva i loro beni di fatto lasciandoli in questa condizione favorevole anche dopo la morte;
- lasciato per testamento a qualcuno dei figli più di quanto avrebbero potuto fare ledendo così la quota di legittima degli altri figli;
- donato alcuni beni a soggetti terzi ledendo la quota di legittima dei figli;
- donato alcune beni a soggetti terzi ignorando l’esistenza di un figlio.
Certamente non meno trascurabili, poi, sono le vicende in cui viene impugnato il testamento, ad esempio, perchè:
- nel caso del testamento olografo, non presenta tutte le caratteristiche richieste dalla legge;
- il testatore non era realmente in grado di intendere e di volere;
- sono stati lesi i diritti di taluni degli eredi.
Ancora, vi sono questioni che riguardano:
- l’accettazione dell’eredità;
- la rinuncia all’eredità;
- la rappresentazione nel diritto di accettare l’eredità;
- la formazione dell’asse ereditario;
- il recupero di alcuni beni ereditari;
- la divisione dell’eredità.
Ebbene, ciò che a noi interessa è fare sì che, di fronte a problemi di eredità o di successione ereditaria, i clienti sappiano di potere trovate nel nostro studio legale a Bari un ausilio credibile e competente.
Nell’ambito del diritto ereditario e delle successioni, la nostra attività è svolta in sede tanto stragiudiziale quanto giudiziale, sia nei gradi di merito (Tribunale e Corte di Appello) che in Cassazione, in quest’ultimo caso dall’avv. Vittorio Schino, il nostro avvocato cassazionista.
Contatti
Contattate il nostro studio legale civile presso la sede di Bari, le caratteristiche principali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.
Novità giurisprudenziali
- 22.10.2019 – Cassazione Civile – sez. II – ordinanza n. 26873 – Stabile demenza dopo il testamento: chi ne afferma la validità deve provare la stesura in un momento di lucido intervallo –
- 27.09.2019 – Cassazione Civile – sez. II – sentenza n. 24184 -Testamento ritrovato in corso di divisione ereditaria: la successione diventa testamentaria –
- 18.09.2019 – Cassazione Civile – sez. II – ordinanza n. 23260 – Un caso di donazione indiretta –
- 09.09.2019 – Cassazione Civile – sez. II – sentenza n. 22444 – Usucapione di parte di comunione ereditaria: i coeredi non sono detentori dei beni ereditari –
- 05.06.2019 – Cassazione Civile sez. II – ordinanza n. 15267 – Eredità devoluta a minore: con l’accettazione beneficiata si è subito eredi –
- 27.05.2019 – Cassazione Civile sez. II – ordinanza n. 14442 – L’eredità alle persone giuridiche e il beneficio di inventario –
- 21.05.2019 – Cassazione Civile sez. II – sentenza n. 13680 – Sopravvenienza di un figlio del testatore e revocazione del testamento
- 11.03.2019 – Cassazione Civile sez. II sentenza n. 6915 – Divisibilità dell’immobile –
- 01.03.2019 – Cassazione Civile sez. VI-2 ordinanza n. 6167 – Accettazione con beneficio di inventario in caso di compossesso con soggetti terzi – l
- 19.02.2019 – Cassazione Civile sez. II ordinanza n. 44843 – Quando si parla di accettazione tacita di eredità? –
- 19/09/2016 – Cassazione civile sez. II 19 settembre 2016 n. 18280 La liberalità d’uso prevista dall’art. 770, comma 2, c.c. sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti.
- 19/07/2016 – Cassazione civile sez. II 19 luglio 2016 n. 14747 Al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolato come donazione in piena proprietà.
- 23/05/2016 – Cassazione civile sez. II 23 maggio 2016 n. 10614 La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un “negotium mixtum cum donatione”, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell’alienante, dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all’arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
- 19/04/2016 – Cassazione civile sez. II 19 aprile 2016 n. 7710 L’usufrutto successivo “improprio”, che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto “inter vivos” diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l’usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all’art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti.
- 27/11/2015 – Cassazione civile sez. II 27 novembre 2015 n. 24291 Ai fini della configurazione della violazione del divieto di patti successori, la rinunzia ai diritti spettanti ad un soggetto in qualità di legittimario deve essere espressa in maniera non equivoca. Perciò, non vi è rinunzia se con scrittura privata venga determinato tra gli eredi il conguaglio ritenuto dovuto e riferito al valore di beni trasferiti ai figli dalla madre quando la stessa era ancora in vita e non per il tempo della (futura) successione.
- 30/06/2015 – Cassazione civile sez. II 30 giugno 2015 n. 13407 In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il “relictum” a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell’art. 557, primo comma, cod. civ., dall’erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell’apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell’azione di riduzione, resta preclusa all’erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest’ultimo aveva già perduto.
- 15/06/2015 – Cassazione civile sez. un. 15 giugno 2015 n. 12307 La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo
- 11/06/2015 – Cassazione civile sez. II 11 giugno 2015 n. 12158 In tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima (nella specie, per la somma risultante da un credito su un conto corrente intestato al “de cuius”, non oggetto di legato) agli effetti dell’art. 457, secondo comma, cod. civ., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
- 16/04/2015 – Cassazione civile sez. II 16 aprile 2015 n. 7821 In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell’atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell’art. 782, secondo comma, cod. civ., va riconosciuto in capo all'”accipiens” il solo “animus detinendi” e non l'”animus possidendi”, trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell’elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.
- 22/10/2014 – Successione testamentaria, Cass. civ., sez. II, 22/10/2014 n. 22168 In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso “de residuo” l’imposizione dell’obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell’art. 692, quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l’elemento della duplice vocazione in ordine successivo.
- 22/10/2014 – Cassazione civile sez. II 22 ottobre 2014 n. 22456 La ratio dell’art. 540 c.c. è da rinvenire non tanto nella tutela dell’interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il matrimonio. Ne segue che in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti di abitazione.
- 20/10/2014 – Successione testamentaria, Cass. civ., sez. VI, 20/10/2014 n. 22195 In tema di successione a causa di morte, la perdita del diritto di accettare l’eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all’eredità per testamento, con la conseguenza che la devoluzione testamentaria diviene inefficace e si apre esclusivamente la successione legittima, ai sensi dell’art. 457 cod. civ., senza che si verifichi la coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima.
- 17/10/2014 – Cassazione civile sez. II 17 ottobre 2014 n. 22078 La produzione o l’indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell’istanza di verificazione; né evidentemente tale onere può essere assolto mediante l’allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all’ espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio che comunque, oltre che eventuale, è in ogni caso successiva alla proposizione dell’istanza di verificazione (nella specie, relativa al disconoscimento di un testamento, la Corte ha confermato la sentenza di merito che, nell’affermare che gli attori nel giudizio di primo grado avevano presentato una perizia di parte concludente per l’autografia della firma sulla copia del testamento olografo allegando le scritture delle quali il perito di parte si era avvalso per la comparazione, aveva correttamente osservato che una cosa è produrre le scritture di comparazione indicandole al giudice ed alle controparti, ed altra cosa è allegarle semplicemente quali documenti ad una perizia di parte).
- 04/07/2014 – Divisione ereditaria – In genere – Cass. civ., sez. II, 04/07/2014 n. 15396 In tema di divisione di cose comuni, il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio, indicato nell’art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata, che si risolve in un tipico accertamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
- 13/02/2014 – Successione – Rinuncia alla eredità – Forma – Cass. civ., sez. III, 13/02/2014 n. 3346 L’inserzione dell’atto di rinuncia all’eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l’erede per il pagamento dei debiti del “de cuius”, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all’eredità, ha l’onere di provare, anche solo mediante l’acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell’atto “de quo” nel registro delle successioni.
- 16/05/2013 – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – In genere – Cassazione civile sez. II 16 maggio 2013 n. 11906 In tema di successioni “mortis causa”, allorché l’adempimento dell’onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell’obbligo per l’erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest’ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell’art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell’onere, trovando, invece, l’impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all’estinzione dell’obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell’onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario.
- 08/01/2013 – SUCCESSIONE IN GENERE – Accettazione della eredità – prescrizione – Cassazione civile sez. II 08 gennaio 2013 n. 264 In tema di successioni “mortis causa”, è manifestamente infondata la q.l.c., per contrasto con gli art. 3 e 24 cost., dell’art. 480 comma 2 c.c., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre unitariamente dal giorno dell’apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall’esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell’indicato termine di dieci anni, l’eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l’eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all’eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell’esistenza di tale scheda testamentaria; d’altra parte, prevedendo l’art. 480 c.c. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all’ambito di tutela dell’art. 24 cost., in quanto non volto all’esercizio del diritto di difesa.
- 08/01/2013 – SUCCESSIONE IN GENERE – Accettazione della eredità – tacita – Cassazione civile sez. II 08 gennaio 2013 n. 263 In tema di successioni mortis causa, costituisce accettazione tacita dell’eredità l’istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal de cuius, trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell’ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell’accettazione dall’art. 460 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l’avvenuta assunzione della qualità di erede.
- 31/08/2011 – Successione legittima e necessaria, riduzione, Cass. civ., sez. II, 31/08/2011 n. 17896 L’art. 564 c.c., ai sensi del quale nella successione “ab intestato” il legittimario, che non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, non può esercitare l’azione di riduzione delle donazioni fatte dal “de cuius” a persone non chiamate come coeredi, manifestamente non contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza sotto il profilo della mancata estensione della esclusione dall’onere dell’accettazione beneficiata dell’eredità, prevista a favore del legittimario pretermesso dal testatore, al legittimario il quale sia stato invece diseredato mediante atti di donazione trattandosi di situazioni giuridiche dissimili, talché la disparità di trattamento normativo trova obiettiva giustificazione. L’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del “de cuius” stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.