Mediazione civile
Gli Avvocati del nostro studio legale offrono assistenza e consulenza nella mediazione civile, ossia quella procedura che, sulle orme della “ADR” (Alternative Dispute Resolution) di matrice anglosassone, prevede la possibilità (anzi, in alcuni casi l’obbligatorietà), prima di iniziare una causa o anche nel corso di questa, dello svolgimento di un tentativo di conciliazione (ossia, la ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia), da effettuarsi presso gli organismi iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, caratterizzati da terzietà ed imparzialità.
Le materie con riferimento alle quali il tentativo di conciliazione è obbligatorio, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale (ossia l’impossibilità di fare valere le proprie ragioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria), sono:
- condominio e locazione
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- comodato
- affitto di azienda
- risarcimento del danno derivante da attività medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- contratto d’opera
- contratto di somministrazione
- società di persone
- subfornitura
È comunque consentito, senza però obbligatorietà, proporre la domanda di conciliazione anche in altre materie di diritto civile e commerciale, purché si tratti di diritti disponibili. La domanda di mediazione va presentata ad un organismo operante nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Lo svolgimento del procedimento di mediazione non preclude la possibilità di ottenere provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Il procedimento di mediazione ha la durata di tre mesi. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio ed il mediatore non può essere chiamato a deporre su tali dichiarazioni e informazioni. Se è raggiunto l’accordo, viene redatto il verbale di conciliazione.
Data l’importanza dell’attività conciliativa ed il fine a cui essa tende, nelle materie in cui il tentativo di conciliazione è previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale è necessaria l’assistenza dell’Avvocato. Proprio perché tende alla definizione amichevole della lite prima dell’instaurazione di questa, è evidente che, nell’ipotesi di esito positivo, la “mediaconciliazione” si risolve in un risparmio di tempo e di costi per il cliente. Da quì, allora, la necessità che, nell’interesse appunto di quest’ultimo, anche l’Avvocato abbia un approccio alla controversia caratterizzato dalla maggiore propensione a risolvere la questione prima e fuori dal processo.
Contatti
I nostri Avvocati civilisti sono a vostra disposizione presso la sede di Bari del nostro studio legale, le caratteristiche generali della cui attività sono riportate in Home e Studio legale.