Avvocato Bari assegni, Avvocato Bari cambiali

Assegni bancari, assegni circolari, pagherò cambiari

Le problematiche rientranti in questo ambito attengono, per lo più, a:

  • recupero del credito portato da assegni o cambiali;
  • illegittima levata del protesto e conseguente responsabilità della banca o responsabilità del notaio;
  • regolarità delle girate e conseguente responsabilità della banca o di altri soggetti;
  • ammortamento del titolo per smarrimento, sottrazione o distruzione (provvedimento del Tribunale che autorizza comunque il pagamento dell’assegno o della cambiale);
  • indebito arricchimento (è la situazione in cui versa colui che ha negoziato un assegno o una cambiale senza, però, avere titolo al possesso dell’uno o dell’altra);
  • opposizione al pignoramento, con la quale si contesta il diritto del portatore del titolo a procedere al pignoramento, nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi e del pignoramento immobiliare.
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Novità giurisprudenziali

  • 14/09/2016 – Cassazione civile sez. I 14 settembre 2016 n. 18083 In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell’apparente riferibilità dell’assegno al predetto titolare, non vi è ragione di elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l’azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver emesso l’assegno.
  • 21/06/2016 – Cassazione civile sez. I 21 giugno 2016 n. 12806 In tema di revocatoria fallimentare, non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore – e, come tale, revocabile nel concorso di tutti i necessari presupposti – il pagamento eseguito mediante l’invio, fatto da quest’ultimo al proprio creditore, di un assegno bancario tratto da un terzo, consegnato e trasferito al debitore poi dichiarato insolvente, il quale, divenutone proprietario, ha legittimamente esercitato i diritti incorporati nel titolo.
  • 17/05/2016 – Cassazione civile sez. I 17 maggio 2016 n. 10079 Nel caso in cui assegni non muniti di clausola di non trasferibilità, caratterizzati da una serie di girate in bianco vengano presentati per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi apposte, grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato; la responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all’incasso.
  • 05/04/2016 – Cassazione civile sez. I 05 aprile 2016 n. 6560 La responsabilità della banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell’importo di un assegno circolare da parte di un falso prenditore, rileva esclusivamente nel rapporto fra questa e l’intestatario effettivo dell’assegno.
  • 22/02/2016 – Cassazione civile sez. I 22 febbraio 2016 n. 3405 L’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all’art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all’art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l’incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione di quest’ultimo. Del resto, ipotizzare l’eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l’impossibilità, per quest’ultimo, di giovarsi dell’ammortamento, escluso dall’art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l’assegno bancario con clausola “non trasferibile”.
  • 26/01/2016 – Cassazione civile sez. I 26 gennaio 2016 n. 1377 L’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l’eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l’autenticità della firma di chi, girando l’assegno per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull’uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all’attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c. Ne consegue l’insufficienza della mera rilevabilità dell’alterazione, occorrendo che la stessa sia riscontrabile “ictu oculi”, attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto indicativa dell’alterazione di un assegno la semplice apposizione di nastro adesivo trasparente nelle zone dedicate all’indicazione del beneficiario e dell’importo, senza considerare che ciò corrisponde alla normale prassi bancaria e che l’alterazione non era visibile ad occhio nudo, ma solo alla luce di Wood ed esclusivamente in condizioni di ambiente oscurato).
  • 12/12/2014 – Titoli di credito in genere, assegno bancario, Cass. civ., sez. III, 12/12/2014 n. 26166 Il detentore dell’assegno bancario, ove provi di averlo acquistato attraverso una serie continua di girate, è considerato portatore legittimo del titolo, onde può esercitare i diritti ad esso inerenti senza che occorra la prova della sua buona fede, nell’acquisto del titolo stesso, che è presunta. Il portatore perde la legittimazione cartolare qualora risulti che abbia acquistato l’assegno in mala fede o abbia commesso colpa grave acquistandolo. La prova della malafede o della colpa grave incombe su chi allega tali stati soggettivi per farne derivare l’estinzione del diritto fatto valere dal portatore.
  • 12/12/2014 – Titoli di credito, assegno bancario postdatato, Cass. civ., sez. III, 12/12/2014 n. 26161 In caso di emissione di assegno bancario postdatato, la consegna del titolo, nell’identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento, fermo restando che l’effetto solutorio-liberatorio si realizza esclusivamente con l’incasso della somma portata nel titolo stesso.
  • 15/10/2014 – titoli di credito, protesto, Cass. civ., sez. I, 15/10/2014 n. 21838 La regolare continuità delle girate, ancorché costituisca, unitamente al possesso dell’assegno, uno degli elementi della fattispecie che legittima il portatore a richiederne il pagamento, senza che la banca, presso cui sussista la relativa provvista, possa rifiutare l’adempimento, non comporta che, ove manchi tale requisito, la banca, pur legittimata a rifiutare l’adempimento, sia dispensata dall’obbligo di far levare il protesto a tutela delle ragioni del portatore, non spettando alla stessa il compito di risolvere eventuali contestazioni in ordine alla legittimazione di quest’ultimo.
  • 15/10/2014 – Cassazione civile sez. I 15 ottobre 2014 n. 21838 Il protesto consiste nella formale attestazione, fatta da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, dell’avvenuta presentazione dell’assegno per il pagamento e del rifiuto opposto dalla banca trattaria, nonché delle relative ragioni, prescritte dall’art. 45 r.d. n. 1736 del 1933 ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso da parte del prenditore nei confronti del traente e dei giranti. Tale attestazione, richiesta a pena di decadenza del portatore dalla azione di regresso, ma consentita anche al fine di fare risultare in forma pubblica il mancato pagamento a ogni altro possibile effetto, pur presupponendo il controllo della regolare continuità delle girate, che la banca trattaria è tenuta a effettuare ai fini del pagamento del titolo – ai sensi dell’articolo 38 del citato decreto – non è correlata alla verifica in ordine alla genuità e alla continuità delle girate, dovendo avere luogo in ogni caso di rifiuto del pagamento, indipendentemente dalle ragioni opposte dalla banca, che questa ultima – ai sensi dell’art. 63 – è tenuta soltanto a fare risultare dal relativo verbale. (Non merita, pertanto, censura – ha osservato la Suprema corte – la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di legittimazione del portatore dell’assegno non escludesse la legittimità della levata del protesto, pur essendo stata addotta, a giustificazione del rifiuto del pagamento, la mancanza della relativa provvista, dal momento che a sostegno dell’affermata responsabilità della banca il ricorrente non aveva fatto valere la erroneità delle ragioni indicate nel verbale di protesto, ma il dovere della banca di astenersi dalla levata dello stesso).
  • 25/08/2014 – Assegno bancario – In genere
    Cass. civ., sez. III, 25/08/2014 n. 18183 
    L’art. 43 del Regio Decreto n. 1736 del 1943 regola in modo autonomo l’adempimento
    dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 1189 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. E invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell’obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art. 43.
  • 25/08/2014 – Titoli di credito, assegno bancario non trasferibile, Cass. civ., sez. III, 25/08/2014 n. 18183 L’art. 43 del Regio Decreto n. 1736 del 1943 regola in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 1189 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. E invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell’obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art. 43.
  • 02/07/2014 – Assegno bancario – In genere
    Cass. civ., sez, I, 02/07/2014 n. 15145 
    In ipotesi di pagamento di assegni a firma apocrifa l’ente è responsabile a fronte non della mera alterazione del titolo, ma solo allorché essa sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del soggetto professionale di diligenza media, che non possiede, al momento della presentazione del titolo, particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’ente, atteso che la falsità della firma era visibilmente rilevabile, il tracciato era molto incerto e del tutto difforme dal quella depositata dal cliente all’apertura del conto corrente. Inoltre, erano presenti diverse cancellature).
  • 26/11/2013 – TITOLI DI CREDITO – Protesto – Cassazione civile sez. I 26 novembre 2013 n. 26417 Il carattere meramente materiale e non tipicamente amministrativo dell’attività che la Camera di Commercio svolge in materia di pubblicazione dell’elenco dei protesti di cambiali e assegni, non impedisce al soggetto interessato di accertare l’illegittimità della levata del protesto e la conseguente cancellazione del suo nominativo dall’apposito elenco, ma tali domande non possono prescindere dalla presenza necessaria in giudizio del soggetto competente, cioè il pubblico ufficiale cui spetta il dovere di verificare la regolarità formale della compilazione del titolo.
  • 11/10/2013 – DANNI – Valutazione e liquidazione – in genere TITOLI DI CREDITO – Protesto – Cassazione civile sez. I 11 ottobre 2013 n. 23194 In tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un’efficace rettifica, fermo restando l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell’onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il danno non provato, attesa la pubblicazione sul bollettino con la causale “firma contestata” e l’annotazione che la firma fosse risultata “apocrifa”).
  • 10/10/2013 – TITOLI DI CREDITO – Assegno bancario – in genere – Cassazione civile sez. I 10 ottobre 2013 n. 23077 Ai sensi dell’art. 35 della legge sugli assegni, la banca è libera di pagare il titolo prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale esonerata da responsabilità sia nei confronti del prenditore che del traente, una volta provveduto al pagamento. Ricorre invece la responsabilità della banca trattaria, nei confronti del prenditore nell’ipotesi di rifiuto di pagamento prima della scadenza del termine di presentazione e nei confronti del traente nel disporre il pagamento anche dopo lo spirare del termine, in presenza di un ordine di revoca del traente.
  • 12/02/2013 – Titoli di credito – Pagamento – Presentazione di assegno, erroneamente accettato e pagato, in stanza di compensazione a fronte di pregressa chiusura del conto – Rilevanza sulla legittimità del protesto – Esclusione. La presentazione di un assegno, erroneamente accettato e pagato, in stanza di compensazione, a fronte della pregressa chiusura del conto, non esclude la legittimità del protesto dell’assegno stesso.

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